Il fatto. Tizia impugna il decreto del 29 luglio 2016 della Corte d'Appello di Palermo, che aveva rigettato il reclamo proposto dalla stessa avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo reso in data 6 maggio 2016, con il quale era stata dichiarata improcedibile la domanda di revoca giudiziale di Caio dall'incarico di amministratore del Condominio.
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Il motivo della soccombenza? Non aver partecipato all'incontro davanti al mediatore, agli effetti del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, prima dell'esercizio dell'azione di revoca dell'amministratore predetto.
Tizia, allora,si reca dinanzi alla Corte di Cassazione affermando di aver subito una ingiustizia.
La legge istitutiva del procedimento di mediazione (ADR) contempla, infatti, i 'procedimenti camerali' (cioe' quelli da incardinare proprio per la nomina o la revoca dell'amministratore, in caso di inerzia dell'assemblea dei condo'mini) tra quelli esclusi dall'obbligo di sperimentazione preliminarmente il tentativo.
E' vero infatti che l'art. 71-quater disp. att. c.c. (introdotto dalla l. 11 dicembre 2012, n. 220) precisa che per 'controversie in materia di condominio', ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, si intendono, tra le altre, quelle degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice (essendo l'art. 64 disp. att. c.c. relativo, appunto, alla revoca dell'amministratore).