Cambia il sistema per chiedere il risarcimento del danno nel caso in cui si subisca un offesa da parte di un terzo con lesione del proprio onore e decoro
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato il decreto legislativo recante disposizione in materia di depenalizzazione a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Tra gli obiettivi della riforma v'e' quello di trasformare alcuni reati in illeciti amministrativi ed altri in illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie per deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, e per rendere pia'¹ effettiva la sanzione.
L'efficacia deflattiva che assolve una sanzione pecuniaria somministrata in tempi certi e ragionevoli e' parsa al Legislatore delegato pia'¹ efficace della minaccia di azionare un processo penale a carico dell'autore, almeno per i reati cosiddetti 'minori'.
Sono stati quindi depenalizzati i reati per i quali e' prevista la sol
Sono stati quindi depenalizzati i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale.
Orbene, tra questi si annovera il reato di ingiuria,disciplinato dall'articolo 594 codice penale.
La fattispecie in disamina interessa anche il condominio degli edifici tout court: in quanto costituiva una ipotesi di reato assai ricorrente nelle aule dei tribunali penali, sullo sfondo del contesto di riferimento, imputata talvolta ad alcuni condo'minia causa di liti verbali con il vicino di abitazione,talaltra agli stessi amministratoridi condominio per quelle invece intercorse con i propri mandanti.
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Lo schema del Decreto legislativo in commento, in particolare, prevede che la condotta integrante la fattispecie della 'ingiuria' - ossia, il caso in cui taluno offenda '¦ l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa'- venga assoggetta, in luogo alle sanzioni previste dal predetto articolo 594 c.p., alla ''¦sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila' a secondo dei casi trattati. Ove l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di pia'¹ persone (si pensi, in questo ultimo caso, alla ipotesi di un'assemblea dei condo'mini), il range della sanzione pecuniaria da attribuire all'illecito e' stato pero'elevato all'interno di una soglia compresa tra duecento e dodicimila euro.
Le predette sanzioni pecuniarie civili - stando sempre al citato provvedimento - saranno applicate dal giudice competente a conoscere l'azione di risarcimento del danno subito dalla persona offesae si applicheranno nel procedimento, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.
L'importo della sanzione pecuniaria civile - che confluira' nella Cassa delle Ammende dello Stato -e' stato rimesso sempre al prudente apprezzamento del giudice (civile), il quale sara' tenuto a considerare per la predeterminazione i seguenti criteri:
a) gravita' della violazione;
b) reiterazione dell'illecito;
c) arricchimento del soggetto responsabile;
d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito; e) personalita' dell'agente;
f) condizioni economiche dell'agente.
Il decidente sara' chiamato a valutarne l'irrogazione al termine del giudizio della sanzione pecuniaria civile, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.
Cio' nondimeno, e' stato precisato che allorquando in giudiziosi fornisca la prova che le offese siano state formulate reciprocamente (tra le parti in causa) e che, pertanto, le stesse assolvono un eguale disvalore a fronte del destinatario a cui esse erano riservate,il giudice adito per il risarcimento del dannopuo' non applicare la sanzione pecuniaria civile prevista e/o rigettare entrambe le pretese risarcitorie, alla stregua di quel bilanciamento degli interessi mutuato dall'articolo 599 sotto l'egida della 'Ritorsione e Provocazione'.
Sotto tale ultimo profilo, il Decreto legislativo in commento ha previsto la modifica del tenore dell'articolo 597, comma primo e correlativamente ha escluso l'applicazione della citata 'provocazione' alla ipotesi della ingiuria, per l'appunto, depenalizzata (cfr, 'abrogazioni' apportate alla rubrica e al contenuto dell'articolo 599c.p.).
Infine, va riferito che le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili previste dal decreto in commento per quello che potremmo definire l'ormai fu 'reato di ingiuria', in virta'¹ del principio del favor rei, risulteranno applicabili anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.=> Non sempre l'ingiuria al vicino di casa e' punibile.