L'attivita' di amministratore di condominio puo' rivelarsi particolarmente vantaggiosa per tutti quei soggetti dotati di egregie doti organizzative, unite ad una buona conoscenza della normativa civilistica, fiscale ed edilizia in materia condominiale.
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Come avviare l'attivita' . L'amministratore di condominio e' un professionista a cui la legge conferisce diritti e doveri al fine di tutelare e rappresentare gli interessi di un condominio.
L'amministratore ha la funzione di agire nell'interesse comune dei condomini, sia tra di essi che nei confronti di terzi.
Giuridicamente l'amministratore di condominio svolge il suo incarico a seguito di un mandato di rappresentanza firmato da tutti i condomini.
Partita Iva Per avviare l'attivita' di amministratore di condominio e' necessario attivare la partita Iva che e' il primo adempimento fiscale. Con l'apertura della partita Iva e' necessario anche scegliere il regime fiscale da applicare.
Il regime forfettario. Per i professionisti puo' essere vantaggioso, se si possiedono i requisiti, aderire al c.d. “Regime forfettario“, disciplinato dalla Legge n. 190/2014, cosa'¬ come modificata dalla Legge n. 208/2015. Tale regime prevede una tassazione forfettaria del reddito professionale derivante dall'attivita' , da calcolare in percentuale rispetto ai ricavi annui.
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I ricavi non possono superare i €. 20.000 annui, e la percentuale di compensazione e' del 86%. Questo significa, ad esempio, che se i ricavi annui sono stati di €. 15.000 i costi forfettari sono pari a €. 2.100, e il reddito imponibile €. 12.900 (86% di €. 15.000).
Su tale reddito si applica l'imposta sostitutiva del 15%, che per i primi 5 anni di attivita' , puo' ridursi sino al 5%.
In alternativa a questo regime semplificato i soggetti che non vi possono accedere entreranno automaticamente in contabilita' semplificata, la quale prevede la tassazione a Irpef del reddito professionale (ricavi meno costi deducibili, ai sensi del DPR n. 917/86), e assoggettamento a Iva e ritenuta di acconto in fattura.
Le condizioni. Si precisa che, per beneficiare di tale regime, l'attivita' deve intendersi “nuova” e per considerarsi tale, deve rispettare tre semplici condizioni.
La prima, di carattere soggettivo, e' che il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni antecedenti un'arte o una professione (o un impresa) anche in forma associata o familiare.
Questa disposizione vuole evitare che accedano al regime agevolato soggetti che modifichino strumentalmente la veste giuridica dell'attivita' in precedenza esercitata al solo fine di fruire dell'applicazione di una imposta sostitutiva contenuta (il 5%).
Al riguardo va ricordato che, si e' in presenza di una prosecuzione di un'attivita' esercitata “quando quella intrapresa presenta il carattere della novita' unicamente sotto l'aspetto formale, ma viene svolta in sostanziale continuita' , ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell'attivita' precedente”.
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La seconda, di carattere oggettivo, e' che l'attivita' che si intende esercitare non deve costituire in alcun modo la mera prosecuzione di un'attivita' in precedenza svolta come lavoratore autonomo o dipendente, eccezion fatta per lo svolgimento di pratiche professionali obbligatorie (per l'iscrizione in albi).
In questo caso va precisato che tale condizione non opera “laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilita' per cause non dipendenti dalla propria volonta' ”.
In ultimo, nel caso in cui l'attivita' da intraprendere sia il proseguimento di quella esercitata da un altro soggetto, i compensi (o i ricavi) complessivamente conseguiti nel precedente periodo d'imposta non devono essere superiori ai limiti previsti per il regime forfettario (per l'attivita' in oggetto e' stabilito il nuovo limite per di euro 20.000).
Questa disposizione consente la prosecuzione di un'attivita' esercitata da altri, come nel caso di subentro nell'amministrazione e gestione di beni immobili da parte di un amministratore che ha cessato la propria autonoma attivita' .
Dunque, per chi decidesse di aprire una partita IVA e rientra in tali condizioni e' possibile optare, in alternativa ovviamente alla tassazione ordinaria, per il regime forfettario previsto per le “start up” con l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5% per i primi 5 anni (anzichè del 15% prevista per le non “start up”).
Ne consegue che l'opzione per il regime forfettario non consente la deduzione analitica delle spese e, dunque, risulta particolarmente appetibile per quelle attivita' svolte in forma autonoma dove la componente umana e' molto elevata, come appunto quella di amministrazione e gestione di condomini che non abbisogna di particolari ben strumentali per l'esercizio dell'attivita' se non quelli indispensabili per l'allestimento di un ufficio.