In relazione alle operazioni di voto nell'assemblea condominiale, quali sono i poteri del presidente?
Per rispondere alla domanda è utile una breve digressione sulla figura del presidente dell'assemblea condominiale.
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 220/2012 (la così detta riforma del condominio) l'unica disposizione normativa riguardante il presidente dell'assemblea condominiale era rappresentata dall'art. 67, secondo comma, disp. att. c.c., che – nella versione in vigore fino al 17 giugno 2013 – recitava:
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
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Il comma è stata modificato sicché, attualmente, le norme attualmente vigenti in materia di condominio negli edifici non fanno riferimento alla figura del presidente dell'assemblea. Ciò vuol dire che esso non è più necessario? Ad avviso di chi scrive, no.
È noto che la giurisprudenza (di merito e di legittimità), sovente, fa riferimento alle norme dettate in materia di società per disciplinare quegli aspetti dell'assemblea condominiale non espressamente normati. Si tratta della così detta analogia legis, il cui addentellato normativo è rappresentato dall'art. 12 delle disposizioni preliminari del codice civile.
In questo contesto, quindi, dobbiamo guardare all'art. 2371, primo comma, c.c. che recita:
“L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale”.
La norma specifica modalità di elezione e ruolo del presidente; questi, senza ombra di dubbio, ha dei poteri d'intervento rispetto allo svolgimento della riunione. Così, ad esempio, è stato affermato che “il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale, che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti posti in discussione” (Cass. 13 novembre 2009 n. 24132).
Non v'è motivo per dubitare che il presidente abbia anche poteri in relazione alle modalità di voto. Ferma restando la necessarietà del voto palese (al fine di poter regolamentare conteggiare le maggioranze richieste rispetto alla specifica deliberazione, nonché in relazione alla verificazione di eventuali conflitti d'interesse), è da considerarsi legittimo il provvedimento del presidente dell'assemblea che disponga la votazione per alzata di mano piuttosto che quella per appello nominativo.
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Quest'ultima, ad esempio, può essere utile in quei consensi particolarmente numerosi, rispetto ai quali l'alzata di mano può rendere difficoltosa l'identificazione dei votanti e quindi la verbalizzazione del voto.
In ogni caso
i poteri di presidente si devono uniformare, ove presenti, alle indicazione contenute nel regolamento condominiale.
si devono uniformare, ove presenti, alle indicazione contenute nel regolamento condominiale.
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