Spesso accade che il fornitore di energia imputi al nuovo utente che chiede di subentrare le morosita' lasciate dal precedente utente, impedendo l'attivazione della fornitura o minacciandone la sospensione fino a quando il debito pregresso non sara' saldato. A prescindere che l'immobile sia frutto di un acquisto o vi si entri con un contratto di affitto, il nuovo proprietario/inquilino deve procedere ad una serie di adempimenti burocratici. Tra le prime cose da mettere in agenda c'e' sicuramente la voltura di luce, gas e acqua per regolarizzare la propria posizione in merito ai pagamenti delle utenze.In questi casi e' opportuno fare chiarezza sulla fonte del problema: la confusione intorno a due termini di subentro e voltura.
Le precisazioni dell'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas. Secondo l'AEEG la voltura consiste nel «contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica o di gas»; mentre il subentro «a differenza della voltura, e' l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore».
Gestione della morosita' delle utenze in caso di subentro e voltura.
Il Subentro
Il Subentro. Da quanto si evince dal chiarimento sopra esplicato, nella fattispecie del subentro e' chiaro che si e' di fronte a due contratti differenti, e quindi il nuovo utente non dovra' rispondere dei debiti del vecchio utente. Sono infatti due rapporti contrattuali distinti, con obbligazioni altrettanto distinte e imputabili quindi a soggetti diversi. Per i debiti pregressi, il fornitore potra' rivalersi solo ed esclusivamente sul vecchio utente che li ha contratti. Anche l'Agcm (Antitrust) ha chiarito che il gestore non potra' mai rifiutarsi di attivare un'utenza a chi chiede il subentro per morosita' lasciate dal vecchio contraente. Da cio' ne consegue che il gestore non potra' pretendere il pagamento delle pendenze lasciate dal vecchio utente minacciando o eseguendo la sospensione dell'erogazione di energia.
La Voltura. Discorso diverso per la voltura, meno costosa del subentro, permette di evitare l'interruzione della fornitura, ovvero la disattivazione e poi riattivazione del contatore, con aggravio di tempi e costi. A parere dell'Aeeg, sembrerebbe trattarsi di un semplice cambio di intestazione del contratto preesistente: cessione del contratto a terzi. In ambito giuridico, in tale situazione abbiamo la cd. 'Novazione soggettiva' o anche 'cambio di intestazione': il contratto resta lo stesso, ma cambia solo uno dei due soggetti. In questo senso, spesso, abbiamo dei problemi terminologici in quanto, a seguito della novazione, la nuova fornitura sarebbe quindi una continuazione della precedente e al nuovo utente potrebbe essere quindi chiesto di pagare quanto dovuto dagli intestatari precedenti. Pertanto, in teoria, il nuovo intestatario dovrebbe accollarsi tutti i debiti dell'intestatario precedente, fermo restando il diritto di rivalsa su quest'ultimo.
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Le soluzioni fornite dall'AEEG e dalla giurisprudenza di merito. Tuttavia, anche in questo caso, alla luce anche di alcune novita' giurisprudenziali e decisioni dell'Agcm, abbiamo un diverso orientamento. Partendo dal presupposto che l'unica definizione di 'voltura' si trova all'˜art. 1 dell'Allegato A alla Delibera n. 348/07 (Aeeg) in base al quale la voltura viene definita come 'la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso'. Da questa definizione, appare chiaro che anche nel caso di voltura si e' in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio utente e uno intestato al nuovo utente (esattamente come per il subentro). Tale inciso e' importante in quanto ha avuto sviluppi nella giurisprudenza di merito:
-Tribunale di Messina sentenza n. 671/2012,in materia di morosita' riveniente in ambito di luce/gas nel caso di voltura si e' in presenza di due contratti distinti (vecchio e nuovo), 'trattandosi di due contratti diversi, dunque, e' evidente che il nuovo utente rispondera' solo ed esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto e non sara' in alcun modo tenuto, dunque, a pagare i debiti del precedente utente riferiti ad un contratto diverso cui egli e' totalmente estraneo'.
-Giudice di pace di Asti sentenza n. 767/2015,in materia di morosita' riveniente in ambito di acqua e' stato precisato che 'in caso di voltura nel nuovo contratto idrico, le morosita' pregresse lasciate dal precedente utente non devono essere imputate al nuovo titolare e proprietario dell'immobile'.