Il caso.All'interno di una villetta a schiera scorrazza un simpatico cane che abbaia tutto il giorno (e la notte); nella villetta confinante, la proprietaria ha installato alcune videocamere di sicurezza puntate proprio sulle finestre del vicino.
Il proprietario del cane - denunziato dalla vicina per rumori molesti - ricambia denunciando che la signora di fronte ha tentando di ammazzare il suo cane con delle polpette avvelenate. A dimostrazione di cio', deposita le riprese delle proprie videocamere. La querela viene poi ritirata e il procedimento penale si estingue.
Tuttavia, il proprietario del cane cita la vicina davanti al giudice civile e chiede il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della querela e della lesione della propria privacy domestica.
Questi essendo i fatti, il Tribunale di Catania evidenzia anzitutto la netta differenza tra reato di illecite interferenze nella vita privata(art. 165-bis codice penale) e l'illecito civile di lesione della privacy.
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Videosorveglianza e conseguenze penali. Il reato di illecite interferenze nella vita privata ex art. 165-bis c.p. si configura quando le telecamere inquadrano spazi altrui appositamente schermati dai proprietari in modo da escluderne la vista agli estranei.