Il caso. Il proprietario di un appartamento in condominio presentava ricorso per ottenere la condanna degli altri due comproprietari alla rimozione del materiale accumulato nel cortile comune e il ripristino dell'area di transito, al fine di permettere il passaggio e lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile.
Il ricorrente sosteneva che il cortile era sistematicamente occupato dai resistenti con il deposito di rifiuti e materiale ingombrante (stendini, biciclette, motocicli, ecc.).Propria a causa di tale utilizzo improprio dell'area comune, la ricorrente non riusciva ad iniziare i lavori.
Infatti, a causa dell'ingombro creato dal materiale accumulato, il cortile non era accessibile al personale e ai mezzi necessari per eseguire le opere edili in questione.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato la rimozione del materiale accumulato nel cortile entro dieci giorni.
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La motivazione.Quanto al primo requisito della tutela cautelare, il fumus boni iuris,dai documenti prodotti, “e' possibile percepire senza ombra di dubbio che una parte rilevante dell'area cortiliva comune e' effettivamente occupata da sedie, stendini, gabbie, biciclette, cassette per attrezzi, contenitori di plastica, latte di vernice, legname, tavoli, immondizia e altri oggetti di vario genere, in modo tale da rendere difficoltoso il passaggio anche per una persona a piedi e da rendere assolutamente impossibile il pari uso da parte degli altri comproprietari”. La destinazione dell'area comune risultava alterata illegittimamente, non avendo pia'¹ la funzione di cortile, ma di deposito materiali, se non di una vera e propria discarica.