Nel condominio degli edifici, in tema di ripartizione della spesa inerente il consumo idrico, occorre fare riferimento al D.P.C.M. 4 marzo 1996, Disposizioni in materia di risorse idriche, il quale stabilisce – al punto 8.2.8 - che la ripartizione interna a'¬ sia organizzata, a cure e spese dell'utente, mediante l'installazione di singoli contatori a discarica all'interno di ciascuna unita' immobiliare.
Tradotto dal punto di vista normativo, vuol dire che l'amministratore e' tenuto a ripartire la spesa in funzione del ricorso al parametro di cui all'articolo 1123, comma 2, codice civile, a mente del quale “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno puo' farne”.
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Il caso pero' che ci apprestiamo a trattare e' diverso e riguarda l'ipotesi in cui nel condominio degli edifici non siano installati i contatori a discarica all'interno nelle singole unita' allacciate e occorre, in ogni caso, procedere alla suddivisione della spesa.
Quale criterio poter applicare, allora? In questo caso, secondo il Tribunale di Roma (con Sentenza del 31.01.2017), la ripartizione dei consumi idrici deve essere disposta tra i condo'mini in ragione delle tabelle millesimali di proprieta' , non potendosi ricorre ad altri parametri, come quello della ripartizione in parti uguali o quello ancora variabile dei componenti familiari che abitano l'immobile.
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Il fatto.Un amministratore di un condominio romano ha convocato l'assemblea dei condomini al fine di stabilire quali criteri applicare per la ripartizione della spesa relativa al consumo idrico, vista l'assenza dei contatori a discarica in ciascuna delle unita' immobiliari del fabbricato.