Definizioni e differenze.
Gli affittacamere e i Bed and Breakfast. Per 'affittacamere' si intende l'attivita' di chi concede una o pia'¹ camere del proprio appartamento in locazione a terzi, dietro versamento di un corrispettivo. La materia risultava disciplinata - oltre che dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) - dalla L. 16 giugno 1939, n. 1111 ('Disciplina degli affittacamere'). L'attivita' di affittacamere soggiace attualmente anche a leggi regionali, che integrano la disciplina nazionale al riguardo, prevedendo altri requisiti, o inserendo altri standard qualitativi, oppure meglio descrivendo i contenuti minimi del servizio e/o arredo, igienici, impiantistica, e quant'altro.
Con la locuzione 'Bed and Breakfast' - derivata dalla lingua inglese, traducibile come 'letto e colazione', in acronimo B&B - si indica, invece, una forma di dimora abbastanza informale, considerata, di regola, pia'¹ economica delle altre forme di alloggio turistico come hotel o residence, e pia'¹ caro rispetto agli ostelli o campeggi. La prestazione include, appunto, il pernottamento nonchè la prima colazione - in cio' differenziandosi in parte dalla mera attivita' di 'affittacamere' - e, di solito, viene praticata dalle famiglie che possiedono una o pia'¹ stanze libere per gli ospiti (con o senza bagno privato). Trattasi di iniziativa regolata prevalentemente da leggi regionali, che si rifanno tutte alla L. 29 marzo 2001, n. 135 ('Riforma della legislazione nazionale del turismo'), e che, comunque, risultano a conduzione familiare, condotte cioe' da privati della propria abitazione e dimora, oppure nel luogo in cui si vive abitualmente.
Regolamenti e i limiti per il Giubileo della Regione Lazio.
Regolamenti e i limiti per il Giubileo della Regione Lazio.
I nuovi testi del Regolamento 8 del 7 Agosto 2015 ed il regolamento 13 del 30 settembre 2015 hanno introdotto alcune importanti novita' in vista anche del Giubileo con la rispettiva circolare esplicativa:
a)Le Guest house o affittacamere (art. 4),sono quelle strutture gestite in forma imprenditoriale dove vengono forniti servizi di alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le strutture sono composte da un massimo di sei camere ubicate in non pia'¹ di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile ed accessibili dal medesimo ingresso su strada e sono dotate di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati, di cucina o di angolo cottura annesso al soggiorno.Gli appartamenti da destinare a Guest house o affittacamere non sono soggetti a cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.
b)Le Case Vacanze (art. 7),gli immobili in esame sono privi sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e sono ubicate nello stesso territorio comunale. Tali strutture sono dotate di un soggiorno di almeno 14 mq, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno e nelle stesse non possono esservi persone residenti o domiciliate. Per quanto riguarda la forma 'non imprenditoriale', è rimasto invariato il numero massimo di appartamenti da destinare all'accoglienza (n. 2), mentre è stato previsto, per tali strutture, un periodo di inattivita' ̀ pari ad almeno 100 gg. nell'anno solare, essendo la gestione occasionale. La forma 'imprenditoriale', che è comunque obbligatoria per un numero di case e appartamenti per vacanze pari o superiore a 3, si puo'̀ avviare anche con un solo appartamento.
c)I Bed and Breakfast (art. 9), il nuovo regolamento introduce novita' importanti rispetto alla pregressa normativa. In particolare, sono stati precisati alcuni aspetti, che in passato avevano creato problemi interpretativi, quali: l'obbligo di residenza e di domicilio da parte del gestore che deve riservare, all'interno dell'unità abitativa, una camera allestita per il proprio pernottamento; la presenza di un soggiorno di almeno 14 mq con cucina o angolo cottura. Riveste particolare interesse la diversa tipologia gestionale, che diviene: 'non imprenditoriale', con limitazione della capacità ricettiva a 3 camere con un massimo di 6 posti letto complessivi e un periodo di inattivita' ̀ pari a 120 gg. nell'anno per 'Roma Capitale' e 'Città Metropolitana di Roma Capitale' e a 90 gg. nell'anno per i restanti Comuni del Lazio; 'imprenditoriale', con gestione continuativa senza periodi di inattivita' ̀, per un numero massimo di 4 camere con un massimo di 8 posti letto complessivi.
=> Lecita l'attivita' di affittacamere se il regolamento vieta solamente di mutare la destinazione d'uso>>