Buongiorno amici di Condominioweb! Il portone che da l'accesso all'edificio in condominio in cui vivo ha l'apertura verso l'esterno.
Dove abitiamo non abbiamo riparo dalle forti correnti ventose che si verificano costantemente: mi chiedevo se è possibile per legge invertirne l'apertura verso l'interno, così da ovviare alla problematica e limitarne le spese di manutenzioni (visto che ogni volta che si verifica la condizione climatica sopra descritta abbiamo diversi danni allo stesso).
La questione dev'essere affrontata sotto due aspetti:
a) poteri dell'assemblea in merito al funzionamento/conservazione di una parte comune;
b) poteri dell'assemblea in relazione all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Partiamo da quest'ultimo aspetto. Due i riferimenti normativi da tenere a mente:
1) art. 1120, secondo comma, c.c.;
2) d.p.r. n. 236/89.
In sostanza: le innovazioni deliberate dall'assemblea ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c. finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche devono essere realizzate secondo quanto stabilito dal d.p.r. n. 236 del 1989 recante “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.
Tali norme si applicano agli edifici privati di nuova costruzione, nonché a quelli già esistenti soggetti a ristrutturazione. Poiché nella definizione di ristrutturazione desumibile dalla lettera L) dell'art. 2 d.p.r. n. 236/89 devono essere considerate ricomprese le innovazioni (per una definizione del concetto d'innovazione si veda: => Uso della cosa comune, opere su parti di proprietà esclusiva e innovazioni), non v'è dubbio che tale le innovazioni debbano essere realizzate nell'osservazione dei dettami tecnici previsti dal decreto n. 236.
Ciò nella marginale ipotesi in cui l'intervento riguardante un portone comune debba essere considerato alla stregua di un'innovazione.
E nei casi, maggioritari o più probabilmente unanimi, in cui l'intervento su tale parte comune non sia considerabile innovazione? Quali norme si applicano?
Qui rientriamo nell'ambito della lettera a) di cui sopra, ossia dei poteri dell'assemblea in merito alla conservazione di una parte comune. Nulla vieta ai condòmini riuniti in assemblea, a seguito di specifico inserimento dell'argomento nell'ordine del giorno, di deliberare in merito alla modificazione del verso di apertura del portone condominiale. Tale modifica non può essere considerata un'innovazione, in quanto funzione, struttura e destinazione del portone, restano uguali. Essa dev'essere considerata alla stregua di una decisione volta a garantire un miglior utilizzo delle cose comuni, sia per i motivi (specifici) che ci ha indicato il nostro lettore, sia per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Le indicazioni tecniche a tale ultimo fine sono quelle contenute nell'art. 4 del d.p.r. n. 236 del 1989.
Quanto al verso di apertura tale disposizione non contiene alcuna prescrizione. In buona sostanza il verso di apertura delle porte verso l'interno o l'esterno non è obbligatorio in relazione alla eliminazione delle barriere architettoniche o di altre disposizioni di legge. Se ne deve desumere che non si possa obbligare l'assemblea a deliberare nulla in tal senso.
=> L'assemblea decide a maggioranza la gestione delle cose comuni
=> I poteri dell'amministratore e quelli dell'assemblea rispetto alle controversie riguardanti beni comuni