In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Ne consegue che il condominio e' tenuto a versare la Tosap sulle griglie di areazione dei garage.
Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11449 del 1 giugno 2016 in merito al pagamento della tassa di occupazione
I fatti di causa. Un condominio, costituito dai comproprietari del garage sotterraneo, proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale di Livorno avverso un avviso con il quale il Comune aveva accertato la TOSAP dovuta, con le relative sanzioni, in ordine all'occupazione di suolo pubblico, determinata dall'opposizione di griglie di aerazione di detto garage poste su aree, in precedenza di proprieta' del comune, e cedute da quest'ultimo in diritto di superficie ipogeo. La CTP respingeva il ricorso e nel merito rideterminava le sanzioni. Avverso tale pronuncia veniva proposto appello innanzi alla CTR (commissione tributaria regionale) della regione toscana, la quale pur confermando la sussistenza dell'obbligo tributario, tuttavia, dichiarava non dovute le sanzioni. Quest'ultima pronuncia veniva ulteriormente impugnata innanzi alla corte di cassazione.
L'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). La tassa per l'occupazione del suolo pubblico, cioe' la Tosap, e' la tassa dovuta quando un soggetto occupa un'area che appartiene al territorio di un ente locale: ha il suo fondamento nella limitazione che, per la collettivita' , comporta il ridotto godimento dello spazio pubblico occupato. I presupposti per l'applicazione della Tosap sono pertanto due: l'occupazione di uno spazio, anche sovrastante o sottostante appartenente al patrimonio indisponibile del Comune o di altro ente; il vantaggio economico che dall'occupazione deriva. Premesso cio', l'art. 38 del d.lgs. n. 507/93 che delinea l'oggetto della tassa per l'occupazione di suoli e aree pubbliche specifica che: 'sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province'; mentre al successivo articolo 39, viene precisato che 'la tassa e' dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio'.
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La Tosap e il condominio. Ebbene, in ambito condominiale, giova ricordare che le occupazioni possono avere carattere permanente (griglia aerazione, passo carrabile) oppure temporaneo. La legge (art. 42 d.lgs. n. 507/93) delinea questa distinzione anche ai fini della misura dell'imposta. Nel caso in esame, e' importante comprendere se le griglie di aerazione, a servizio degli edifici condominiali, collocate su un marciapiede pubblico, siano o meno assoggettate al pagamento della Tosap, cosa'¬ come comunemente avviene per qualsiasi oggetto appunto collocato sul suolo pubblico (ad esempio le strutture che posizionano all'esterno dei locali per accogliere i clienti gli esercizi di ristorazione nella stagione estiva). E' evidente che, se pensiamo a delle griglie di aerazione condominiali, collocate sul marciapiede comunale che siano state realizzate su una strada preesistente, gia' destinata alla pubblica circolazione, la risposta non puo' che essere affermativa e, cioe', e' naturale che le stesse, come ogni altro oggetto collocato su suolo pubblico (e debitamente autorizzato dall'autorita' amministrativa) facciano sorgere in capo al condominio l'obbligo di pagamento della relativa imposta. Il problema, invece, si pone in tutti quei casi in cui vi siano delle griglie di aerazione sorte insieme all'edificio condominiale prima della data in cui il Comune abbia acquisito il diritto di pubblico dell'uso del passaggio sulla strada. Dunque, ai fini del pagamento della tassa, e' necessario preliminarmente accertare se l'immobile sia sorto su un suolo privato non destinato al pubblico passaggio o meno: nel primo caso, dunque, il Comune non potra' richiedere al Condominio alcuna imposta per le griglie di aerazione poste a servizio dell'edificio, nel secondo caso, invece, sa'¬.
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Il ragionamento della Corte di Cassazione. Nella vicenda in esame, secondo la Corte, l'avviso di accertamento ai fini Tosap non era l'occupazione di sottosuolo pubblico determinata dalla fabbricazione di garage sotterraneo, ma solo e soltanto l'occupazione del suolo pubblico determinata da griglie di aerazione; sicchè, nella fattispecie, non attiene un diritto di superficie ipogeo. Difatti, secondo i giudici di Piazza Cavour, il presupposto impositivo, in tema di Tosap, e' 'l'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico'.Tale presupposto si e' realizzato nell'ipotesi in esame, considerato che con l'apposizione delle griglie si limita l'uso collettivo della parte del suolo pubblico su cui sorgono tali griglie, con la relativa sottrazione della superficie all'uso pubblico a vantaggio di un uso particolare del suolo da parte del condominio.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione con la presente pronuncia ha rigettato il ricorso del condominio; per l'effetto, ha confermato i presupposti per il versamento dell'imposta.
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