Che tipo di conseguenze rischia il proprietario/conduttore dell'appartamento rispetto alla caduta di vasi dal balcone che abbiano come conseguenza il danneggiamento delle autovetture parcheggiate o che passano la'¬ vicino?
La questione attiene sia ai profili penali che a quelli civili, ossia tanto alla punizione che e' irrogabile dallo Stato in ragione di un precetto posto a tutela di interessi pubblici, tanto a livello civile, cioe' nell'ambito delle norme regolanti il risarcimento per i danni causati da condotte e/o cose.
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Proprietario e conduttore
Partiamo da una aspetto non secondario: le imputazioni delle responsabilita' . Se si tratta di cose lasciate alla custodia della persona che vive la casa, sara' questa la responsabile delle conseguenze dannose della caduta di vasi.
Cio' anche se i vasi sono di altrui proprieta' . La ragione sta nel fatto che la custodia, ossia il potere d'intervenire e' esercitabile da chi in quel momento vigila sulla cosa.
Se Tizio concede in locazione un appartamento a Caio e sul balcone sono presenti dei vasi poggiati sul parapetto, da quando il conduttore entra nella detenzione della casa sara' responsabile di quei vasi.
Responsabilita' penale
Una norma del codice penale sanziona il getto pericoloso di cose. E' l'art. 674 che recita:
“Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro”.
Si tratta di un reato contravvenzionale, ossia di un reato che e' punito tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa. Come dire: non e' necessario gettare di proposito una cosa, basta che la cosa cada per incuria.
E soprattutto: basta che la cosa cada e non che faccia danno affinchè possa configurarsi la violazione della norma penale.
Si tratta di un cosa'¬ detto reato di pericolo, cioe' l'art. 674 punisce quelle condotte che potrebbero causare danni.
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Quanto all'ambito applicativo, la Cassazione, in pia'¹ occasioni, ha avuto modo di specificare che la norma in esame “sanziona qualsiasi forma di disturbo (cosa'¬ Sez. 1^, 28.9.93 n. 10536 RV 197894 in relazione ad esalazioni maleodoranti provenienti da un terreno comune adiacente abitazioni ove erano tenuti numerosi cani)”. Non solo: come disse la Cassazione, il reato ha anche natura omissiva.
Cio' perchè “sulla base di quanto dispone l'art. 40 c.p., non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale comunque a cagionarlo” (Cass. pen. 12 giugno 2008, n. 32063).
Rebus sic stantibus: non vi sono dubbi sulla punibilita' a livello penale della caduta di vasi sulle automobili. Si badi: laddove la caduta sia avvenuta per un fatto che non puo' essere addebitato al proprietario/conduttore nemmeno a titolo di colpa, non si puo' configurare alcuna violazione penale.
Responsabilita' civile
In ambito civilistico, poi, non vi sono dubbi sul fatto che la fattispecie della caduta dei vasi sulle automobili sia ascrivibile nell'ambito della responsabilita' per danni da cose in custodia, prevista e regolata dall'art. 2051 c.c.
Rispetto a questa ipotesi di responsabilita' e' utile rammentare che la giurisprudenza maggioritaria v'intravede un'ipotesi di responsabilita' oggettiva con possibilita' di liberarsi dall'obbligo risarcitorio connesso solamente previa dimostrazione di un caso fortuito ossia di un fatto di forza maggiore assolutamente imprevisto e imprevedibile che da solo rappresenta la causa del danno.
Sicuramente non rappresenta un fattore di questo genere una forte raffica di vento rispetto a vasi posizionati in maniera tale da costituire di per sè un rischio (es. sul parapetto).
La responsabilita' penale e quella civile possono concorrere.
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