In tema di condominio, e' valida la delibera condominiale che divide le spese in millesimi pur in mancanza di tabelle millesimali e del regolamento. Essa non e' viziata di eccesso di potere in assenza di una motivazione circa l'affidamento dell'appalto alla ditta cui sono stati affidati i lavori, e le cui spese sono state appunto ripartite per millesimi, se e' l'assemblea a scegliere quella determinata ditta. Va quindi rigettato il ricorso di un condomino che ha impugnato una delibera condominiale che ha di fatto approvato un preventivo di spesa per lavori straordinari di manutenzione a suo dire molto meno vantaggioso di un altro.
Cosa'¬ si e' pronunciato il Tribunale di Taranto nella sentenza n. 73 del 12 gennaio 2016, ove e' stato precisato che si possono dividere le spese per millesimi in mancanza di tabelle approvate: conta il fatto concludente del pagamento costante con criteri prestabiliti.
Questi i fatti di causa. Un condomino, in qualita' di proprietario di unita' immobiliare, impugnava una delibera eccependo che l'assemblea era stata convocata da soggetto non abilitato e che non aveva avuto alcuna preventiva comunicazione della riunione; altresa'¬, contestava la mancanza di tabelle millesimali e di regolamento, di conseguenza l'eccesso di potere dell'amministratore per aver affidato i lavori ad una ditta appaltatrice.
=>Ingiunzione di pagamento per lavori di ristrutturazione dei beni comuni eseguiti da una societa'
Costituendosi in giudizio, il
Costituendosi in giudizio, il condominio resistente, contestava in toto tutte pretese del condomino ricorrente. Nel corso del procedimento, preliminarmente, e' emerso dalla documentazione in atti che l'assemblea era stata validamente convocata da soggetto abilitato, nonchè amministratore nominato in forza di una precedente delibera; inoltre, quanto alla tempestivita' della comunicazione, quest'ultima era stata inviata nel rispetto dei termini di legge
Orbene, nel merito, quanto alle doglianze della mancanza delle tabelle millesimali e di regolamento (incompetenza dell'assemblea a decidere), parte resistente, ha prodotto documentazione, costituita da delibere assembleari, dalla quale si desume che molte decisioni relative alla gestione condominiale sono state prese in maniera efficace e senza alcuna impugnazione, sicchè e' chiaro che sono stati seguiti criteri e parametri condivisi da tutti i condomini, a dimostrazione della sussistenza delle tabelle.
Sul punto, il giudice adito, nella pronuncia in commento, richiamando un principio consolidato in giurisprudenza, ha precisato che la preesistenza di tabelle millesimali non e' necessaria per il funzionamento e la gestione del condominio, non solo ai fini della ripartizione delle spese, ma neppure per la costituzione delle assemblee e la validita' delle deliberazioni.
Pertanto, la formazione delle tabelle millesimali nonchè la loro modifica, non necessita di forma scritta ad substantiam ed e' desumibile anche da facta concludentia, quale il costante pagamento per pia'¹ anni delle quote millesimali secondo criteri prestabiliti, invece dalla formale approvazione, fatta salva la possibilita' del singolo condomino di impugnare la ripartizione delle spese quando questa non rispetti i criteri dettati dalla legge, per essere divergenti il valore della quota considerato ai fini della spesa e quello reale del bene in proprieta' esclusiva. (In tal senso Cass. n. 12471 del 19 luglio 2012 e n. 3245 del 10 febbraio 2009). Per le ragioni esposte, e' risultato infondato il motivo di invalidita' collegato alla mancanza di tabelle millesimali e del regolamento.
=> Lavori condominiali e danni. Chi ne risponde?
Quanto invece all'affidamento dei lavori non si puo' accusare l'assemblea di eccesso di potere solo per non aver motivato la scelta della ditta che poi ha eseguito i lavori consistenti in frontalini, fioriere e muretti dei parapetti. Si tratta di elementi strutturali che, conferendo identita' estetica al fabbricato e alla sua facciata vanno a incidere su entita' condominiali e che la relativa spesa va deliberata dall'assemblea.
A tal proposito, il giudice pugliese ha precisato che l'assemblea puo' liberamente compiere le sue scelte operative e devono ritenersi tassative le limitazioni poste dalla legge, talchè, ove esercitasse un sindacato di controllo sulle valutazioni e determinazioni dell'assise, il giudice finirebbe con il sostituirsi alla volonta' dei partecipanti al condominio senza nessuna previsione normativa che ve lo legittimi. (In tal senso Cass. Civ. n. 637 del 21 gennaio 2000).
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, conformemente al citato orientamento giurisprudenziale, la domanda del condomino ricorrente e' stata rigettata con condanna alle spese a favore del condominio resistente.
=> Lavori non a regola d'arte, le fatture non bastano per farsi pagare