La vicenda. La societa' Beta conveniva in giudizio il Condominio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con cui era stata intimata a pagare in favore dell'opposto la somma di € 7.394,47 oltre interessi e spese di giudizio a titolo di spese condominiali come da bilancio preventivo 2014 approvato dall'assemblea con delibera del 30.04.2014.
La societa' attrice eccepiva l'insussistenza del credito ex adverso vantato per asserita illegittimita' del Condominio e per conseguente carenza di legittimazione attiva dello stesso ad agire in sede monitoria.
In particolare, secondo la societa' vi era una impossibile coesistenza dal punto di vista ontologico della figura del condominio e della caratterizzata dalla necessaria 'gestione unitaria' della struttura carente invece nel condominio.
Affermava quindi la illegittimita' in quanto in contrasto con la legge regionale 16/2004 e la conseguente nullita' della delibera assembleare del 30.03.2014 come di tutte le delibere dalla stessa adottate.
La coesistenza di Alberghi/Hotel in condomino. In materia condominiale, assumono particolare importanza i cd. CondHotel che hanno fatto la loro prima comparsa nel nostro ordinamento con l'art. 10, co. 5, n. 83/2014 (con modificazioni, dalla L. n. 106/2014 che pero' non ha mai avuto attuazione).
=> Condhotel. In arrivo nuove opportunita'
Successivamente, l'art. 31 (comma 1) del D.L. n. 133/2014 (Decreto Sblocca Italia) convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ha definito i CondHotel come: 'gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettivita' e, in forma integrata e complementare, in unita' abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non puo' superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati'.