Trenitalia dovra' risarcire ai vicini i danni subiti a causa delle emissioni di rumore troppo alte, dovute allo scorrimento delle rotaie durante le attivita' di movimentazione dei vagoni ferroviari.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 20198 del 7 ottobre 2016, secondo la quale Trenitalia dovra' anche provvedeva realizzare un sistema di oliatura periodica delle rotaie e degli impianti per tutelare i residenti della zona limitrofa.
Confermata la decisione della corte di merito. Per gli Ermellini e' corretto applicare al caso di specie il criterio c.d. “differenziale”(nella specie, incremento massimo di 5 decibel, sulla scorta del DPCM 14.11.1997), ritenendo le immissioni sonore prodotte dalla movimentazione dei vagoni superiori alla normale tollerabilita' di cui all'art. 844 c.c.
L'area di manovra dei convogli produce emissioni non superiori ai limiti assoluti ma comunque oltre la soglia di normale tollerabilita' ex art. 844 c.c., in considerazione della situazione ambientale, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti.
Il caso –Un gruppo di proprietari immobiliari citavano in giudizio Trenitalia S.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni alla salute e del danno patrimoniale dovuto al deprezzamento delle loro abitazioni, sostenendo che Trenitalia svolgeva – nell'area di sua proprieta' confinante con il complesso edilizio comprendente gli appartamenti degli attori – attivita' di movimentazione di vagoni ferroviari provocando fastidiosi rumori dovuti allo scorrimento delle ruote sui binari, con immissioni intollerabili e nocive, delle quali chiedevano l'eliminazione o la riduzione nei limiti legali.
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Il Tribunale, in primo grado, accoglieva la domanda condannando Trenitalia a realizzare un sistema di oliatura periodica delle rotaie e degli impianti, nonchè al risarcimento dei danni liquidati in euro 15000 a testa.
Per arrivare a questa decisione il giudice aveva fatto riferimento al criterio del “differenziale”, non basandosi quindi sui livelli assoluti di rumorosita' riscontrati dal CTU, ma operando un bilanciamento in concreto tra le esigenze della produzione e il diritto alla tranquillita' della vita dei residenti.
Un ragionamento confermato anche dalla Corte d'Appello. Se pure il rumore della movimentazione dei convogli ferroviari non oltrepassava i limiti assoluti fissati dalla normativa vigente, tuttavia doveva ritenersi oltrepassata la soglia della normale tollerabilita' di cui all'art. 844 c.c.
Infatti, il rumore superava di oltre 5 decibel il livello del rumore residuo in assenza di lavorazioni, cosa'¬ violando l'art. 4, comma 1, del DPCM 14.11.1997, che prevedeva un incremento massimo differenziale pari, per l'appunto, a 5 decibel.
La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato quanto deciso dai giudici di merito, ponendo l'attenzione ancora una volta sulla differenza tra tutela civilistica e tutela amministrativa in tema di emissioni acustiche.
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Quest'ultima si fonda essenzialmente sulla violazione di limiti assoluti imposti dalla normativa in materia per ragioni di interesse generale, quali, ad esempio, l'inquinamento acustico. La tutela civilistica concerne invece i rapporti tra privati, risponde dunque a logiche diverse che richiedono una valutazione caso per caso secondo i criteri stabiliti dall'art. 844 c.c.
E' ben possibile, dunque, che talune emissioni di rumori comunque contenuti entro i limiti stabiliti dalla legge, in determinate situazioni specifiche, possano risultare “oltre i limiti della normale tollerabilita' ” ai sensi dell'art. 844 c.c.
La differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa in materia mantiene la sua attualita' anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del DL n. 208/2008, convertito in L. n. 13/2009, “al quale non puo' aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilita' , dovendo comunque ritenersi prevalente il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualita' della vita rispetto alle esigenze della produzione” (C. Cost. n. 103/2011).
Sicchè- ribadisce la Cassazione – il limite di tollerabilita' delle immissioni non ha carattere assoluto, ma e' relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Spetta al giudice accertare in concreto il superamento della normale tollerabilita' e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa.
Valutazione che, nel caso di specie,si e' basata sul contemperamento in concreto delle esigenze della produzione con le ragioni della proprieta' ancorato al criterio del c.d. “differenziale” (nella specie, incremento massimo di 5 decibel, sulla scorta del DPCM 14.11.1997), che consente di ritenere intollerabili ex art. 844 c.c. le immissioni sonore prodotte da Trenitalia.
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