L'ascensore realizzato tra fabbricati adiacenti deve rispettare le distanze legali delle vedute se installato all'interno della proprieta' individuale
Questo, in sintesi, quanto deciso dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13358/2016, pubblicata ieri.
L'ascensore realizzato tra fabbricati adiacenti deve rispetta
L'ascensore realizzato tra fabbrica
Inutile invocare le deroghe alle distanze legali previste dalla legge n. 13/1989 sulle barriere architettoniche: l'ascensore va rimosso se sorge in un cortile di proprieta' esclusiva e i manufatti, pur aderenti, non costituiscono un unico fabbricato.
La Suprema corte ha rigettato il ricorso
La Suprema corte ha rigettato il ricorso del proprietario di un immobile con annesso cortile interno, che aveva realizzato un ascensore senza rispettare le distanze legali rispetto alle finestre dell'edificio confinante, di proprieta' diversa, che s
Nel caso di specie mancano i presupposti per poter invocare la disciplina anti-barriere architettoniche. Innanzitutto, il cortile che ospitava la struttura dell'ascensore non e' di proprieta' comune o di uso comune a pia'¹ fabbricati, ma di proprieta' e uso escl
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Inoltre, i due edifici, anche se aderenti, non fanno parte di un unico fabbricato e costituiscono du
Inoltre, i due edifici, anche se aderenti, non fanno parte di un unico fabbricato e costituiscono due proprieta' distinte.
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“Se e' vero– osserva la suprema Corte – che il primo comma dell'articolo 3 della legge 13/1989
Per comprendere il caso in esame, e' utile anzitutto ricordare quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 13/1989. Tale articolo dispone che le innovazione dirette ad eliminare le barriere architettoniche (tra le quali l'installazione di ascensori) “possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a pia'¹ fabbricati”.
Il secondo comma dispone che “E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 de
Il secondo comma dispone che “E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune”
Nella vicenda in oggetto di giudizio, Tizia, premesso di essere proprietaria di un appartamento in un fabbricato che chiude interamente un cortile interno di proprieta' esclusiva di Caio, e che in tale cortile quest'ultimo aveva Come anticipato, il Tribunale prima, e la Corte d'appello poi, hanno accolto la domanda dell'attrice ed escluso la possibilita' di derogare alla disciplina sulle distanze per eliminare le barriere architettoniche, sulla base di una duplice ratio decidendi
- La deroga di cui al primo comma dell
Come anticipato, il Tribunale prima, e la Corte d'appello poi, hanno accolto la domanda dell'attrice ed escluso la possibilita' di derogare alla disciplina sulle distanz
La decisione e' stata conformata dalla Corte di Cassazione, a cui il proprietario dell'ascensore era ricorso per contestare la sentenza d'appello. Secondo quest'ultimo, entrambi i punti sopra elencati erano errati.
Quanto alla prima ragione,
La decisione e' stata conformata dalla Corte di Cassazione, a cui il proprietario dell'ascensore era ricorso per contestare la sentenza d'appello. Secondo quest'ultimo, entrambi i punti sopra elencati erano errati.
Quanto alla prima ragione, sarebbe irrilevante che il cortile sia in proprieta' esclusiva, perchè il citato art. 3 della L. n. 13/89 fa rifermento non solo ai “cortili comuni a pia'¹ fabbricati” ed ai “cortili in uso comune a pia'¹ fabbricati”, ma anche ai “cortili interni”, indipendentemente dalla circostanza che essi siano in proprieta' comune o condominiale o individuale.
Quanto al secondo punto, nella fattispecie non si applicherebbe la disposizione di cui al s
Quanto al secondo punto, nella fattispecie non si applicherebbe la disposizione di cui al secondo comma del suddetto art. 3, perchè la stessa riguarderebbe la distanza tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni, mentre l'ascensore di cui si tratta e' collocato all'interno di un fabbricato condominiale.
La suprema Corte, pero', e' di avviso contrario. Se e' vero che il primo comma dell'art. 3
La suprema Corte, pero', e' di avviso contrario. Se e' vero che il primo comma dell'art. 3 della L. n. 13/89 (relativo alla deroga alle distanze previste dai regolamenti edilizi) contempla, oltre ai “cortili i uso comune a pia'¹ fabbricati”, anche i cortili “interni”
Nella sentenza impugnata, infatti, e' stato accertato non solo che non condominiale il cortile in cui e' installata la colonna dell'ascensore, ma anche che non e' condominiale, cioe' non appartiene al medesimo fabbricato di cui fa parte l'unita' immobiliare della controparte, la muratura perimetrale a cui detta colonna si appoggia.
Non ci sono dunque i presupposti per poter applicare la disciplina anti barriere architettoniche. Di conseguenza niente deroga alle distanze legali: l'ascen
Non ci sono dunque i presupposti per poter applicare la disciplina anti barriere architettoniche. Di conseguenza niente deroga alle distanze legali: l'ascensore va rimosso.
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