Il problema delle distanze e delle vedute. La costruzione di una tettoia , sebbene possa sembrare una semplice estrinsecazione del diritto di proprieta' , deve pero' fare i conti con la comunione forzosa, tipica della realta' condominiale.Seppur vero e' l'assunto che il diritto di proprieta' consente al titolare di fare quel che vuole con il proprio bene, cio' deve avvenire pur sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
=> Se il vicino costruisce una tettoia che pregiudica la veduta
La norma di riferimento, nel caso di specie, e' l'art. 907 c.c., in tema di distanza delle costruzioni dalle vedute.Essa, stabilisce che quando si e' acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non puo' fabbricare ad una distanza minore di tre metri (misurata a norma dell'articolo 905 c.c.).
=> Quando la tettoia ostruisce il diritto di veduta
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
Tale norma, applicabile anche nei rapporti tra condomini di un edificio, garantisce quindi al proprietario del singolo piano di un edificio condominiale, il diritto di esercitare,dalle proprie finestre, la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio.Il condomino sara' quindi legittimato, sia ad opporsi alla costruzione della tettoiache pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, sia a richiedere il risarcimento del danno patito.
=> Va demolita la tettoia se non e' pertinenza urbanistica