Va abbattuta la tettoia realizzata dal proprietario di casa senza permesso di costruire benchè i pannelli laterali siano comunque amovibili. E cio' perchè e' l'incremento dei volumi che risulta in ogni caso realizzato a imporre di dotarsi del titolo edilizio. L'opera, poi, non puo' essere riconosciuta come pertinenza in senso urbanistico in modo da evitare la demolizione: si tratta infatti di una nozione pia'¹ restrittiva di quella applicabile in campo civilistico laddove esclude i manufatti che sono sa'¬ posti a servizio di un immobile ma risultano utilizzabili in modo autonomo rispetto a quest'ultimo.
Cosa'¬ si e' pronunciato il TAR CAMPANIA - Napoli nella sentenza n. 1051 del 27 gennaio 2016, ove e' stato precisato che e' soggetta a demolizione l'opera senza permesso benchè i pannelli laterali siano amovibili: in questo caso, pesano l'incremento dei volumi e la non rispondenza a un'esigenza effettiva dell'immobile principale.
Questi i fatti di causa. Il proprietario di una unita' immobiliare, con ricorso chiedeva al giudice adito, l'annullamento della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli, con cui si ordinava il ripristino dello stato dei luoghi con demolizione delle opere consistenti in un piccolo manufatto in muratura ed una tettoia di 40 mq sorretta da pali in legno e pareti laterali in muratura.
Il ricorrente, per le ragioni esposte, contestava il detto provvedimento deducendo la violazione della normativa urbanistica ed edilizia e la violazione delle norme sul giusto procedimento; nonchè, in ogni caso, l'erroneita' dei presupposti, essendo la struttura preesistente da tempo.
Se il vicino costruisce una tettoia che pregiudica la veduta
Si e' difesa l'amministrazione comunale che ha insistito per la reiezione dell'impugnazione.
Premesso quanto innanzi esposto, il giudice amministrativo, nella sentenza in oggetto, preliminarmente ha evidenziato che nel caso in esame, come gia' osservato in sede cautelare, l'intervento non e' qualificabile come tettoia, la quale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del regolamento edilizio comunale vigente, e' definita come 'strutture orizzontali rispettivamente su strutture autonome o a sbalzo costituenti copertura pertinenziale di spazi scoperti di una costruzione'.
Quindi, nel caso di specie, quanto realizzato non poteva essere considerata una 'struttura orizzontale su struttura autonoma' in quanto non presentava i caratteri della copertura pertinenziale di spazio scoperto, essendo chiusa da pareti laterali ed accompagnata da un piccolo manufatto in muratura. In disparte questa considerazione preliminare, vale in proposito osservare che l'astratta amovibilita' delle strutture laterali, essendo ben diversa dal concetto di temporaneita' , non muta la qualificazione dell'intervento in senso edilizio, trattandosi in ogni caso della creazione di un nuovo volume.
Sul punto, il giudice amministrativo, richiamando un orientamento consolidato in giurisprudenza, evidenzia che la realizzazione di interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati, non rientrano tra le opere minori soggette a d.i.a., ma sono soggetti al preventivo rilascio di apposito permesso di costruire. (In tal senso TAR Campania Sez. VI, 3 agosto 2007, n. 7258 e Sez. IV, 6 luglio 2007, n. 6551).
Quando la tettoia ostruisce il diritto di veduta
Ed ancora, il giudice adito, nella fattispecie in esame, evidenzia che il manufatto realizzato non poteva essere considerato una pertinenza a fini urbanistici; difatti e' da escludere che lo stesso sia sottoposto al preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo coessenziale a un bene principale e potendo essere successivamente utilizzato anche in modo autonomo e separato.
Il vincolo pertinenziale e', infatti, caratterizzato oltre che dal nesso funzionale, anche dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce, per cui soggiace a permesso di costruire la realizzazione di un'opera di rilevanti dimensioni, che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa (Cons. Stato Sez. IV, 20-02-2013, n. 1059).
Quando la tettoia viene edificata in violazione delle norme sulle distanze
Per meglio dire, un bene che e' pertinenza per il diritto civile puo' non esserlo sul piano urbanistico che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altre costruzioni, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire. (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 11 febbraio 2005, n. 365; T.A.R. Lazio, Sez. II, 4 febbraio 2005, n. 1036)
Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale Amministrativo Regionale adito, legittimamente ha respinto il ricorso.
La tettoia costruita a distanza inferiore di tre metri dalla finestra dev'essere sempre demolita