In base al DPR sull'efficienza energetica la trasformazione puo' avvenire se conviene in termini di consumi o perchè e' impossibile mantenere in esercizio il vecchio sistema.
'Deve essere annullata la delibera adottata dall'assemblea condominiale per la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in impianti autonomi a pompe di calore dovendosi applicare ratione temporis l'articolo 4, comma 9, del Dpr 59/2009 secondo cui di fronte a impianti di potenza di almeno 100 kw detta trasformazione e' ammessa soltanto in presenza di cause tecniche o di forza maggiore'.
Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n.7973 del 20 aprile 2016 in merito alla valutazione del passaggio dal riscaldamento centralizzato agli impianti autonomi.
I fatti di causa. Tizio e Caio, con ricorso, impugnavano la delibera assembleare sul punto avente ad oggetto la dismissione dell'impianto centralizzato di riscaldamento a favore delle pompe di calore in piena autonomia tra i condomini.
In particolare, secondo i condomini ricorrenti la delibera era inefficace in quanto assunta in carenza dell'unanimita' (violazione Art. 4 comma 9 DPR 59/2009).
Costituendosi in giudizio, il condominio contestava in toto le pretese dei ricorrenti deducendo che le maggioranze previste erano quelle dell'art. 26 comma 2 della legge 10/1991.
Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti. L'evoluzione normativa e legislativa, spesso controversa tra livello regionale e livello nazionale, circa il contenimento della spesa energetica degli edifici, ha suscitato spesso dubbi in merito a diversi argomenti, tra cui l'obbligo o meno della realizzazione degli impianti termici centralizzati per gli edifici condominiali di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione.