I fatti di causa. La societa' di fornitura di gas Beta con ricorso d'urgenza ex. art. 700 c.p.c. chiedeva al giudice adito l'autorizzazione ad accedere all'immobile di Tizio al fine di “disalimentare” il contatore del gas somministratogli dalla societa' di vendita con la quale il resistente aveva, a suo tempo, stipulato il relativo contratto di fornitura.
Il Giudice respingeva la domanda della societa' ricorrente sulla premessa della carenza del fumus, non essendo stato dimostrato “il rispetto delle disposizioni in tema di morosita' ”, pur riconoscendo egli l'estraneita' dell'istante alla relativa disciplina, trattandosi di norme destinate esclusivamente all' esercente la vendita del gas.
Avverso tale provvedimento, la societa' Beta proponeva reclamo al competente tribunale evidenziando che la reclamante sarebbe tenuta alla disattivazione de qua “su semplice richiesta della societa' di vendita”, in ipotesi di morosita' del cliente finale o, comunque, di risoluzione del contratto di somministrazione.
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La richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosita' . L'art. 5 dell'allegato A del TIMG (testo integrato morosita' gas) prevede che l'utente del servizio di distribuzione puo' richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosita' . Al riguardo, giova ricordare che la regolamentazione del settore del gas naturale e' tale per cui vi e':