La Cassazione stabilisce che all'usufruttuario, a cui spetta l'uso ed il godimento della cosa, grava l'onere di provvedere a tutto quello che riguarda la conservazione ed il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva, mentre gravano sull'usufruttuario le opere che incidono sulla struttura la sostanza e la destinazione della cosa.
Tizio, nudo proprietario, cita in giudizio la sorella usufruttuaria dell'immobile attribuitogli per l'intera proprietà in sede di divisione ereditaria chiedendo la restituzione delle spese da lui sostenute a titolo di imposte, tributi ed interessi.
L'usufruttuaria si costituisce negando l'esistenza del credito dedotto dal fratello chiedendo , con domanda riconvenzionale, il ristoro delle spese sostenute per le opere di straordinaria manutenzione realizzate.
La sentenza di primo grado respingeva le richieste del nudo proprietario ed accoglie, invece, la domanda riconvenzionale formulata dall'usufruttuaria disponendo in favore di quest'ultima il rimborso delle spese di manutenzione straordinaria sostenute.
L'attore impugna la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d'appello.
La Corte d'appello ritiene infondata l'eccezione dell'appellante di inammissibilità, ex art. 1006 c.c., della domanda di rimborso delle spese manutentive proposta in pendenza dell'usufrutto : ritenendo che la norma invocata faceva riferimento alle sole spese di riparazione, mentre quelle liquidate in sentenza attenevano alla diversa ipotesi di manutenzione straordinaria come tale a carico del nudo proprietario
L'attore nudo proprietario ed appellante nel giudizio di secondo grado ricorre in Cassazione.
I giudici della seconda sezione civile della Corte di Cassazione accolgono il ricorso del nudo proprietario, effettuando un'attenta interpretazione delle norme del codice civile che ripartiscono, fra usufruttuario e nudo proprietario, le spese della cosa oggetto di usufrutto.
Secondo la sentenza in commento, infatti, la Corte d'appello respingendo le richieste dell'appellante ( nudo proprietario) ha sbagliato nel ritenere che l'articolo 1006 del codice civile si riferisca solo alle spese di riparazione con esclusione delle spese di manutenzione straordinaria rispetto alle quali la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il diritto dell'usufruttuario al rimborso .
Secondo i giudici di legittimità l'equivoco sorge a fronte della commistione compiuta dal legislatore tra i termini di “manutenzione” e “ riparazione”. A tal riguardo, precisa, la sentenza in commento “la nozione di manutenzione non si identifica con quella di riparazione … ritenendosi per riparazione l'opera che rimedia ad un'alterazione già verificatasi nello stato delle cose in conseguenza dell'uso o di cause naturali e per manutenzione l'opera che previene l'alterazione”
Secondo la sentenza l'articolo 1006 del codice civile che recita “Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese [c.c. 1005]. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato” è una norma che deve essere letta ed interpretata con l' articolo 1004 c.c. che a proposito di spese a carico dell'usufruttuario stabilisce al primo comma che “Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario” ed al secondo comma che “Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione”; nonché con l'articolo 1005 del codice civile che pone a carico del proprietario le riparazioni straordinarie.
Pertanto tenuto conto che le norme in questione effettuano una commistione tra i termini di “manutenzione” e “riparazione” stabilisce che “ deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito laddove ritiene che l'articolo 1006 del codice civile si riferisca solo alle spese di riparazione con esclusione delle spese di manutenzione straordinaria”.
Cassando la sentenza di secondo grado la Cassazione precisa che “le spese per le riparazioni straordinarie sono erogate dall'usufruttuario, e questi ha il diritto di ripeterle solo alla fine dell'usufrutto e prima di tale momento l'usufruttuario è carente di azione.”
In buona sostanza quindi la sentenza in commento puntualizza che: