Con la giustizia non si scherza. Usare i dati personali in modo improprio puo' costare caro. E si finisce per passare dalla parte della ragione a quella del torto.
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La vicenda. Inizialmente vi era il ‘diverbio'. Ed il diverbio si tramutava in una vicenda di violenza che portava un condomino a denunciare per lesioni il portiere dello stabile in cui viveva.
Ma il contenzioso si aggravava allorquando il medesimo condomino, odierno imputato, affissava nella bacheca dello stabile, posta vicino all'ascensore condominiale, un avviso nel quale era esposto a chiare lettere che il portiere si era allontanato dalla portineria per recarsi presso la locale Procura della Repubblica ove pendeva un procedimento avviato nei suoi confronti a seguito della predetta denuncia per lesioni gravissime.
Inevitabile la reazione giudiziaria del portiere il quale querelava il condomino lamentando di aver suba'¬to, a causa di tale comunicazione, un concreto pregiudizio, atteso che le proprie reputazione e professionalita' sul luogo di lavoro erano state screditate.
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In cosa consiste l'illecito. Il trattamento illecito di dati e' disciplinato dall'art. 167 del D. Lgs. n. 196/2003, pia'¹ noto come Codice della Privacy, che punisce, salvo che il fatto costituisca pia'¹ grave reato, al comma 2, la condotta di colui il quale, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, sempre che dal fatto derivi un nocumento.
Dunque, la condotta presuppone la mancanza di un consenso espresso dell'interessato (nel caso di specie, il portiere).
Ma non solo. Dalla condotta deve discendere anche un nocumento.
A tal proposito la giurisprudenza e' granitica nel considerare che il concetto di ‘nocumento' e' ben pia'¹ ampio di quello di ‘danno' poichè involge qualsiasi effetto pregiudizievole che derivi dalla condotta invasiva del terzo.
Normalmente si escludono dalla sfera del penalmente rilevante solo quei comportamento che, sebbene invasive della sfera di privacy altrui, siano rimaste irrilevanti nelle loro conseguenze (Cass. Pen., sent. n. 40356/2015).
Dunque, perchè si abbia trattamento illecito di dati e' necessario che il trattamento:
Il decisum. Gli Ermellini hanno adeguatamente spiegato come la propalazione delle informazioni relative alla ‘pregiudiziale' penale del portiere ne aveva screditato la reputazione e la professionalita' nello stesso luogo di lavoro, determinando, nei suoi confronti, un nocumento concreto e tangibile e non certo di minima rilevanza.
Con la affissione in pubblico dell'avviso era evidente che l'agente (il condomino) volesse ledere la reputazione del portiere.
Il foglio, infatti, rimaneva in bacheca per alcune ore ed aveva, comunque, consentito la divulgazione della notizia anche a terzi estranei al Condominio.
Con la affissione in pubblico dell'avviso era evidente che l'agente (il condomino) volesse ledere la reputazione del portiere.
Il foglio, infatti, rimaneva in bacheca per alcune ore ed aveva, comunque, consentito la divulgazione della notizia anche a terzi estranei al Condominio.
Era evidente, altresa'¬, che attraverso la diffusione delle informazioni non divulgabili la finalita' dell'uomo era quella di rappresentare negativamente il portiere, la sua reputazione e la professionalita' sul luogo di lavoro.
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Precedenti. Innanzitutto, occorre rammentare che il reato di trattamento illecito di dati personali non e' integrato se l'utilizzo dei dati avvenga per fini esclusivamente personali, ovvero senza una loro diffusione od una loro destinazione ad una comunicazione sistematica (Cass. Pen., sent. n. 29071/2013; Cass. Pen., sent. n. 46454/2008).
Ed ancora: pur in presenza di trattamento illecito di dati personali, si ritiene non doversi condannare al risarcimento colui che non abbia determinato (o siano rimasti da parte danneggiata non dimostrati) pregiudizi all'immagine, all'onore e alla reputazione (Cass. Civ., sent. n. 18812/2014).
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