Anche in un condominio minimo, il condomino che ha affrontato una spesa per conservare la cosa comune, senza l'autorizzazione dell'assemblea, ha diritto al rimborso purchè dimostri l'urgenza di tali interventi: urgenza che puo'sussistere anche per l'oggettiva convenienza economica di fare i lavori tutti insieme.
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La vicenda. In un piccolo condominio, venivano realizzati alcuni urgenti lavori di conservazione e miglioramento dell'edificio. In particolare era stato rifatto l'impianto elettrico, non a norma e che pertanto richiedeva un intervento indifferibile.
Inoltre, essendo gia' presente un'impalcatura per il rifacimento degli intonaci deteriorati, siriteneva opportuno effettuare anche l'intervento di isolamento e impermeabilizzazione del tetto.
Una dei condomini rifiutava tuttavia di contribuire alle spese, ritenendo illegittima la decisione degli altri due condomini di dare inizio ai lavori, a causa della mancata convocazione di una assemblea condominiale, e non ritenendo sussistente l'urgenza nei lavori di rifacimento del tetto.
I due condomini convenivano quindi in giudizio gli eredi di quest'ultima per il rimborso pro quota delle spese sostenute per i lavori condominiali.
A seguito della condanna al rimborso sia in primo che in secondo grado, gli eredi proponevano dunque ricorso in Cassazione.
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La normativa. Ai sensidell'art. 1134 c.c., ha diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune il condomino che vi abbia provveduto anche senza l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea.
Per ottenere il rimborso, il condomino in questione deve tuttavia dimostrare che ne sussisteva l'urgenza, ossia la necessita' di eseguirla senza ritardo.
A tal proposito, devono considerarsi urgenti tutte quelle spese da cui, in caso di rinvio, deriverebbe un danno per il condominio e per l'autorizzazione delle quali, dunque, non ci sarebbetempo di avvertire l'amministratore o gli altri condomini.
Chiaramente, ciascun condomino ha solo la facolta' e non il dovere di intervenireper le riparazioni urgenti.
La decisione della Corte. La Corte ha innanzitutto precisato che tale disposizione trova applicazione anche nel cosiddetto condominio minimo, e cioe' quel condominio composto,nella prassi, da non pia'¹ di quattro proprietari.
Ne consegue che anche in tali circostanze e' certamente dovuto il rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune in assenza di autorizzazione assembleare, purchè sussista l'urgenza.
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Nel caso in esame, nel fabbricato erano state realizzate alcune opere di conservazione e miglioramento:oltre all'impianto elettrico, che nonera a norma,erano stati riparati gli intonaci deteriorati e, sfruttando l'impalcatura gia' montata, era stato rifattoanche il tetto.
Ebbene, la Corte ha ritenuto sussistente l'urgenza e l'indifferibilita' anche nella particolare situazione di oggettiva convenienza economica: il fatto di effettuare tutti i lavori necessari nell'unico contesto temporale avrebbe infatti limitato le spese da sostenere e facilitato notevolmente i tempi e i costi d'intervento.
In tale prospettiva di analisi economica del diritto, dal momento che v'era gia' un'impalcatura montata per la ristrutturazione degli intonaci dell'immobile, anche la spesa per il rifacimento del tetto doveva considerarsi indifferibile e urgente. Alla luce di quanto affermato, la Cassazione rigettava dunque i relativi motivi di ricorso, confermando quanto statuito dalla Corte d'Appello.
Conclusioni. Anche in un piccolo condominio, il condomino che ha affrontato una spesa per conservare la cosa comune senza l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, ha diritto al rimborso purchè dimostri l'urgenza di tali interventi.
A tal riguardo, l'urgenza e l'indifferibilita' possono essere connesse anche all'oggettiva convenienza economica: in altre parole, se conviene economicamente ai condomini fare pia'¹ lavori per la conservazione del fabbricato tutti insieme, le relative spese possono considerarsi indifferibili.
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