Finalmente anche i professionisti non ordinistici avranno una tutela previdenziale. Tra i beneficiari di questo provvedimento anche gli amministratori di condominio iscritti alla gestione separata dell'Inps
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Le novita' . Mercoleda'¬ 10 maggio il Senato ha approvato il “Jobs Act degli autonomi” o “Statuto dei lavoratori autonomi”, una legge che contiene una serie di provvedimenti per tutelare i lavoratori indipendenti, come le partite IVA. La legge e' composta da 22 articoli e garantisce tutele e diritti.
Tra le principali novita' che riguarderanno due milioni e mezzo di lavoratori autonomi, in molti casi non iscritti ad alcun albo e senza rappresentanza sindacale. Esaminiamo gli aspetti pia'¹ interessanti per l'amministratore.
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Maternita' . Durante la maternita' non scattera' pia'¹ l'astensione obbligatoria, sara' dunque possibile ricevere l'indennita' di maternita' pur continuando a lavorare.
Per gli iscritti alla gestione separata Inps, i congedi parentali saliranno da 3 a 6 mesi e dovranno essere sfruttati entro i primi tre anni di vita del bambino.
La lavoratrice futura mamma potra' poi concordare con il committente di essere sostituita da una persona di fiducia in possesso dei requisiti professionali.
Malattia e infortunio. Per il lavoratore autonomo che svolga attivita' continuativa per un committente, viene previsto che il rapporto di lavoro con il committente non si estingua in caso di malattia ma rimanga sospeso fino ad un massimo di 150 giorni.
In secondo luogo, viene previsto che il lavoratore che, per malattia, sia costretto a sospendere la collaborazione per oltre 60 giorni possa interrompere il versamento dei contributi e dei premi assicurativi fino ad un massimo di due anni con possibilita' di successiva rateizzazione del dovuto.
Critiche. Secondo i primi commentatori,la formulazione della norma, si presta a molti dubbi interpretativi perchè non spiega se si riferisce al rapporto con qualsiasi committente o se esclusivamente ad un rapporto caratterizzato da una forma di stabilita' che vada al di la' del singolo incarico, in particolare a quei rapporti in cui la partita IVA dissimuli una situazione di dipendenza di fatto”.
In quest'ultimo caso, Matteucci (Presidente MGA) ha precisato che “sembra che vengano legittimate le false partite IVA e che non si affronti il problema dei licenziamenti mascherati”. Quanto alla questione (malattia), sottolinea Matteucci, “questa misura riguarda solo i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS che scelgano di versare uno 0,72% in pia'¹ di contribuzione pensionistica “che quindi non ricevono alcun regalo” e ne sono quindi esclusi gli ordinisti”.
Il sostituto dell'amministratore e gli eventuali problemi applicativi. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, in caso di malattia o maternita' , chi sostituira' l'amministratore nell'espletamento delle funzioni del mandato affidatogli? Al riguardo giova ricordare che la sostituzione dell'amministratore e' ammissibile purchè il regolamento o una delibera assembleare non la vietino e non si tratti di sostituzione permanente per tutte le funzioni inerenti all'incarico, poichè cio' minerebbe gravemente il carattere fiduciario del rapporto intercorrente tra amministratore ed assemblea.
Si aggiunga inoltre che oggi la normativa di riforma dell'istituto condominiale – cfr., art. 71-bis disp. att. cod. civ. – impone in capo all'amministratore il possesso di una serie di requisiti.
Qualora la sostituzione sia parziale e temporanea, la stessa puo' ritenersi ammissibile, dovendo comunque tenersi distinta, per i diversi effetti che ne derivano, la sostituzione non autorizzata e non necessitata da quella autorizzata dall'assemblea o resa necessaria dallo stato di temporanea incapacita' dell'amministratore in carica.
Al riguardo e' stato osservato che “l'amministratore e' mandatario del condominio nell'erogazione della spesa per i servizi comuni, sicchè egli, qualora sostituisca altri a se stesso nell'esecuzione di tale attivita' , senza esservi autorizzato dall'assemblea e senza che sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato del sostituto, a norma dell'art. 1717, primo comma, cod. civ., non rilevando che la sostituzione sia conforme a una prassi nota ai condomini, fatto che, di per sè, non esprime la volonta' del condominio” (Cass. Civ. 9 aprile 2014, n. 8339).
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In conclusione,
in attesa delle modalita' applicative della legge,nonostante l'impegno del Legislatore a tutelare i lavoratori autonomi (tra cui gli amministratori), in ambito condominiale restano ancora dei dubbi se lo stesso amministratore potra' designare e quindi retribuire un sostituto utilizzando parte del suo compenso contrattuale o dovra' essere l'assemblea a ratificare la sostituzione. Allo stesso modo, capire il riparto di responsabilita' tra amministratore e sostituto.
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