Secondo il tribunale emiliano il decreto ingiuntivo per mancati pagamenti non andrebbe richiesto nei confronti del Condominio, che addirittura non sarebbe legittimato a riceverlo, ma solo nei confronti dei condomini morosi. Questa la sorprendente decisione (almeno a leggere la decisione stessa e non gli atti di causa) presa dal Tribunale per decidere una opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal condominio, in persona dell'amministratore, contro un fornitore che non essendo stato pagato reclamava il saldo delle proprie spettanze.
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I fatti : un mancato pagamento di una serie di fatture dava origine alla richiesta di ingiunzione, da parte del creditore, nei confronti del Condominio committente. Il decreto veniva concesso e notificato. Faceva seguito l'opposizione da parte del Condominio e la conseguente instaurazione del giudizio ordinario.
Il condominio proponeva vari motivi di opposizione tra i quali: la non corrispondenza tra il soggetto destinatario dell'ingiunzione ed il soggetto opponente, l'assenza di procura alle liti nella copia notificata del decreto ingiuntivo, la mancanza di prova scritta del credito azionato in sede monitoria nonchè, per ultimo, ' per aver proposto la domanda di condanna nei confronti del Condominio e non gia' dei singoli condomini morosi, in violazione del principio di parziarieta' dell'obbligazione sancito anche dall'articolo 1123 c.c.'.
Tale ultima eccezione, inopinatamente, veniva giudicata accoglibile dal Tribunale che infatti revocava il decreto con conseguente condanna alle spese legali del ricorrente.
Sul punto, tra l'altro, l'opposto faceva presente di non contestare la correttezza del principio giuridico invocato dal Condominio attinente alla natura parziaria delle obbligazioni assunte dall'amministratore nell'interesse dei singoli condomini (Cass. Sez. Un. N. 9148/2008, Cass Civ. n. 14530/2017) e la responsabilita' di questi solo dopo l'escussione dei condomini morosi, ma riteneva cio' nonostante legittimo aver formulato la richiesta nei confronti del Condominio e non, appunto, come preteso dall'opponente, dei singoli condomini.