La vicenda. Un condominio cita in giudizio l'amministratore chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all'incendio del tetto a seguito di un fulmine, evento questo verificatosi nel maggio del 2010.
La domanda dell'ente e' fondata sulla pretesa violazione, da parte dell'amministratore, degli obblighi scaturenti dal mandato conferitogli, in quanto quest'ultimo aveva omesso di provvedere al pagamento della polizza gia' scaduta il mese precedente.
Infatti la polizza in questione era stata pagata lo stesso giorno del sinistro, ciononostante non aveva coperto il condominio per i danni che si erano verificati.
=> Se l'edificio implode per un cedimento strutturale, l'assicurazione non risarcisce il danno.
L'amministratore, si e' costituito, negando ogni responsabilita' sostenendo che il mancato versamento del premio assicurativo alla scadenza era stato conseguenza della inadeguata provvista esistente sul conto corrente condominiale, a causa del mancato versamento dei ratei di spese di gestione ordinaria da parte dei condo'mini.
=> L'assicurazione del fabbricato ed il ruolo dell'amministratore di condominio
La sentenza. La sentenza del Tribunale di Milano, con sentenza n° 95 del 4 gennaio 2017 ha accolto le richieste del condominio, dopo aver effettuato una dettagliata ricostruzione degli obblighi gravanti sull'amministratore condominiale e sulle norme che disciplinano l'operato di tale figura professionale.