Il 13 luglio 2017 la X Commissione Attivita' produttive della Camera ha avviato l'esame della Proposta di legge (a firma di Simone Baldelli PDL) recante Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici (AC. 3792).
In argomento il deputato ha precisato agli organi di stampa che “Il Governo non mantiene da mesi gli impegni presi con l'approvazione della mozione di Forza Italia per la moratoria sui maxiconguagli di luce e gas. Per questo ho deciso di presentare una proposta di legge”.
=> Il cliente deve sempre sapere quanto paga per il servizio
=> Prova della contestazione delle bollette del consumo idrico
Il fenomeno delle maxi bollette. Da diverso tempo si e' o diffuso il fenomeno delle cosiddette maxi-bollette o maxi-conguagli: bollettini relativi alle utenze dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, in ragione delle quali i cittadini si vedono costretti a corrispondere sostanziosi conguagli.
Poi vi sono molti casi in cui i conguagli ricevuti dagli utenti non sono altro che il frutto di anni di addebiti dovuti a conteggi di consumi meramente stimati, ma non effettivi.
A tal proposito, giova ricordare che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in data 13 luglio 2015 ha dato notizia di avere avviato procedimenti istruttori nei confronti delle societa' per azioni ENI, ACEA energia, Edison energia, ENEL energia e ENEL servizio elettrico.
Tali indagini sono volte ad accertare eventuali violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di seguito denominato « codice del consumo », in merito a varie condotte degli operatori: la fatturazione basata su consumi presunti; la mancata considerazione delle autoletture; la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali; la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco, nonchè il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori.
=> Bollette acqua. I consumi pregressi, privi di specifica causale, non sono dovuti.
La proposta di legge prevede le norme relative all'emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, all'intimazione di pagamento immediato con minaccia di distacco dell'utenza, nonchè con riferimento alla sospensione del pagamento di tali fatture e alle conseguenze derivanti da comportamenti illegittimi dei gestori dei servizi di fornitura.
La proposta di legge reca altresa'¬ norme in materia di diritto al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio, nonchè di pagamento rateale del conguaglio medesimo.
La presente proposta di legge consegue a quanto gia' stabilito dalla stessa AGCM e a quanto definito a livello europeo in tema
di pratiche scorrette messe in atto nella fornitura di servizi. La proposta di legge, composta da un unico articolo:
IL COMMA 1 definisce come pratica commerciale contraria ai princa'¬pi di buona fede, correttezza e lealta' , di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del codice del consumo, l'e-missione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, nell'ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico. Il codice del consumo riconosce espressamente come fondamentale il diritto al- l'esercizio delle pratiche commerciali secondo princa'¬pi di buona fede, correttezza e lealta' .
Con il recepimento della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, sulle pratiche commerciali sleali, si e' infatti provveduto a introdurre nel nostro ordinamento una nuova disciplina di applicazione inter settoriale volta a coprire, con un decalogo di divieti specifici, una serie di condotte commerciali degli operatori.
E' evidente dunque come l'emissione di maxi-bollette per conguagli riferiti a pe- riodi maggiori di due anni costituisca, nei fatti, una pratica commerciale contraria ai princa'¬pi richiamati nella fase di esecuzione del contratto, in particolare perchè presuppone un ritardo che non puo' essere in alcun modo attribuito al consumatore, ma solo all'operatore.
IL COMMA 2 definisce pratica commerciale aggressiva (ai sensi del Codice del consumo) l'inserimento dell'intimazione di pagamento immediato, con minaccia del distacco dell'utenza, nelle fatture emesse per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico. Difatti la minaccia di distacco puo' esercitare un indebito condizionamento sulla volonta' dell'utente, alterandone la libera capacita' di valutazione.
IL COMMA 3, sancisce il diritto dell'utente, nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, alla sospensione del pagamento, in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'autorita' competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo, finchè non sia stata verificata la legittimita' del condotta dell'operatore.
IL COMMA 4, esonera gli utenti lesi da comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, dall'obbligo del pagamento delle fatture conseguentemente emesse, qualora le autorita' competenti accertino tali comportamenti.
La norma esonera altresa'¬ in ogni caso gli utenti dal pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura.
IL COMMA 5, da' facolta' all'utente, nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, di consentire, con clausola specificamente approvata per iscritto, la fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni: in tali casi non e' comunque ammessa l'applicazione di interessi.
IL COMMA 6, riconosce in ogni caso il diritto dell'utente, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato, all'esito della verifica della legittimita' della condotta dell'operatore, a ottenere entro tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentito dall'utente, ai sensi del comma 5.
IL COMMA 7, prevede la facolta' per l'utente di chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito ai sensi del comma 5.
IL COMMA 8, stabilisce che l'AEEGSI, con propria deliberazione, definisca misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
In conclusione, secondo la presente proposta di legge, l'ambito di applicazione delle citate disposizioni si applicheranno anche ai rapporti contrattuali in atto. In relazione ai procedimenti e agli accertamenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, si demanda a un regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei termini e delle modalita' per la sospensione dei pagamenti derivanti da fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, dei pagamenti derivanti da comportamenti illegittimi dei gestori e per i rimborsi di pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentito dall'utente, relativi a fatture emesse a decorrere dal 10 gennaio 2016.
=> Bollette di acqua contestate? Il fornitore deve provare il funzionamento del contatore
disegnodilegge_AC._3792__1_.pdf