E' nulla la delibera che respinge la richiesta di turnazione dei posti auto proveniente da un condo'mino, se le dimensioni del locale autorimessa comune non consentono l'agevole parcheggio di un numero di autovetture delle dimensioni pia'¹ comuni (medio-grandi) pari al numero dei condo'mini. E' quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 319 del'11 gennaio 2016.
Il giudice ha dato ragione alla condo'mina che si lamentava di non riuscire a trovare posto per ricoverare la propria autovettura all'interno del garage condominiale, a causa delle aumentate dimensioni delle auto ed alla difficolta' di parcheggio. La compromissione del diritto d'uso comune paritario di anche solo uno dei condomini deve essere sanzionato con la nullita' della delibera.
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Prima di rivolgersi al tribunale, la condo'mina aveva proposto in assemblea una 'sostituzione dell'assegnazione temporanea o, in subordine, la turnazione dei posti auto. La sua richiesta, pero', era stata bocciata dalla maggioranza dei condo'mini, ragione per cui la condo'mina aveva impugnato la delibera, ritenendola lesiva del suo diritto al pari uso del bene comune ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Il giudice capitolino, dopo aver accertato che l'area di parcheggio og
Il giudice capitolino, dopo aver accertato che l'area di parcheggio oggetto di controversia costituisce effettivamente un bene comune, ha dichiarato nulla la delibera impugnata perchè, respingendo la richiesta di utilizzare a turno della rimessa, ha violato il pari diritto della condo'mina all'uso del bene 'che stante le dimensioni ridotte, non consente ad almeno un condominio (quindi anche all'attrice) di parcheggiare, contemporaneamente agli altri, la propria autovettura senza recare intralcio agli altri condo'mini'.
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La consulenza tecnica espletata non lascia dubbi. Nel caso di specie e' infatti emerso che i condo'mini (nove in tutto) hanno tutti il diritto al pari uso della rimessa e, quindi, di utilizzarla per parcheggiare le vetture. Ma e' altresa'¬ emerso che lo spazio a disposizione non e' sufficiente a consentire a tutti di parcheggiare contemporaneamente le automobili (almeno uno per condomino).
In questi casi l'uso diretto del bene puo' essere frazionato laddove vi siano i presupposti di fatto per un godimento separato senza alterazione della destinazione della cosa (perchè altrimenti vi sarebbe un'innovazione vietata). Soluzione questa non praticabile nella fattispecie. L'alternativa e' costituita dall'uso turnario dei posti auto, con l'avvicendamento dei singoli condo'mini nel godimento del bene.
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Nel caso di specie, non essendo possibile l'uso simultaneo del garage, la turnazione dei posti auto rappresenta effettivamente l'unica soluzione percorribile per garantire a tutti i partecipanti il pari diritto dal godimento del bene comune, secondo la destinazione impressa allo stesso dalla compagine condominiale.
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Da qui la declaratoria d'illegittimita' della delibera impugnata: con essa, secondo il giudice, l'assemblea dei condo'mini ha negato la turnazione dei posti auto comprimendo di fatto il diritto all'uso comune paritario. Tanto basta per considerare tale deliba radicalmente nulla perchè lesiva del diritto d'uso del singolo condo'mino.