I fatti. Alcuni condomini si opponevano al decreto ingiuntivo con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di euro 14.264,00, a favore del Condominio, a titolo di spese condominiali relative alla gestione consuntiva 01.05.2015/30.04.2016 e preventiva 01.05.2016/30.04.2017.Gli opponenti si lamentavano, tra l'altro, di non essere legittimati passivi all'ingiunzione di pagamento, in quanto il proprietario dell'appartamento, al quale le spese condominiali si riferivano, era deceduto nel settembre 2014 e gli opponenti avevano rinunciato all'eredita' del congiunto con atto notarile, rimanendo a vivere nell'immobile a titolo di diritto di abitazione (la moglie) e di comodato gratuito (i figli).
Il Tribunale di Bologna ha pero' ritenuto palesemente infondata tale eccezione, atteso che gli opponenti hanno rinunciato all'eredita' con atto notarile del 2016, dopo averla pero' accettata con beneficio d'inventario nel 2014.
=> Morte del condomino, mancanza di eredi e sorte dei debiti condominiali
L'accettazione dell'eredita' - osserva il giudice - e' un atto negoziale mediante il quale il chiamato fa propria l'eredita' , che gli e' conferita per legge o per testamento, attraverso una manifestazione unilaterale di volonta' , espressa o tacita.
La dichiarazione di accettare l'eredita' - fatta in modo espresso o tacito, puramente e semplicemente o con beneficio d'inventario - costituisce un atto puro e irrevocabile.
Nel caso di specie, nessun effetto puo' essere attribuito alla rinuncia all'eredita' degli opponenti, attesa la precedente accettazione dell'eredita' medesima e il conseguente acquisto della qualita' di eredi.
In quanto eredi, gli opponenti sono subentrati - a partire dal 24/09/2014, data della morte del de cuius - nella comproprieta' dell'immobile e, cosa'¬, nella titolarita' delle obbligazioni relative al pagamento delle spese condominiali ex art. 1123 c.c., atteso che, come noto, tali obbligazioni sono qualificabili come ambulatorie, o propter rem, e si caratterizzano per il fatto che il relativo debitore e' individuato in base alla titolarita' del bene cui si collega l'obbligazione.