Ciao amici di Condominioweb! Ho bisogno di un vostro aiuto per quanto riguarda il mio impianto elettrico.
Mi spiego meglio: ho da poco acquistato una casa in condominio e sto facendo eseguire degli interventi di manutenzione. Tra questi c'è l'integrale rifacimento dell'impianto elettrico.
La ditta che se ne occuperà avrebbe necessità di far passare dei fili nelle parti comuni, sicché per un fatto estetico s'era pensato di inserirli nel muro con quella che viene chiamata traccia.
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L'amministratore, che ho avvisato, non si è mostrato affatto d'accordo e dopo nemmeno due giorni che ero andato a parlargli mi ha mandato una lettera nella quale mi diffida ad utilizzare le parti comuni senza il consenso dell'assemblea che provvederà a convocare a breve per la discussione del caso. Ha ragione lui? Posso agire indipendentemente dal parere positivo dell'assemblea?
Rifacimento dell'impianto elettrico, uso delle parti comuni e poteri dell'assemblea e dell'amministratore.
Partiamo dall'oggetto principale del quesito, l'impianto elettrico: i lavori di manutenzione straordinaria, come ci pare possano considerarsi in questo caso, devono essere affidati ad un'impresa autorizzata ad eseguirli a sensi di quanto previsto dal d.m. n. 37/08 e progettati da un tecnico avente specifici requisiti sempre indicati dal decreto testé citato.
Non è chiaro il motivo della necessità di fare passare l'impianto individuale dalle parti comuni, ma diamo per reale tale bisogno.
La traccia eseguita sul muro comune da parte di un condomino per interesse personale può essere considerata legittima? La risposta, stando alla giurisprudenza di merito che si rintraccia sul punto, è positiva.
In particolare non mancano sentenze nelle quali si legge che rappresenta un uso lecito della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., la canalizzazione di impianto elettrici nei muri comuni, nonché l'apposizione in essi di canali di scarico o tubazioni dell'impianto idrico (cfr. Trib. Milano 24 giugno 1991 e Trib. Trani 19 gennaio 1991 n 104).
Chiaramente, il richiamo all'art. 1102 c.c. non sta a significare diritto assoluto di uso delle cose comuni a fini privati, quanto piuttosto diritto di utilizzarle nel rispetto del pari diritto degli altri condòmini e senza che ciò sia lesivo della stabilità, della sicurezza e del decoro dell'edificio. La traccia per la canalizzazione, quindi, dovrà essere fatta alla luce di questi principi, ad esempio posizionandola in modo tale da rendere possibile, in futuro, un simile o un differente uso da parte degli altri condomini per fini propri o del condominio per interessi comuni.
In questo contesto, a meno che non sia possibile paventare violazione dell'art. 1102 c.c. né l'amministratore, né l'assemblea (salvo diversa disposizione di un regolamento condominiale contrattuale) hanno il potere di autorizzare o negare l'esecuzione dell'opera.
Il regolamento condominiale o una delibera assemblea, tuttavia, possono contenere indicazioni concernenti le modalità esecutive finalizzate a salvaguardare sicurezza, stabilità e decoro dell'edificio, purché tali norme non si sostanzino in un divieto di utilizzo.
=> La sostituzione dell'impianto di irrigazione con uno più moderno non è da considerarsi innovazione.