La vicenda. Tizia, proprietaria di un'unita' abitativa nella palazzina sita nel Condominio, conveniva in giudizio il relativo Condominio al fine di ottenere l'annullamento della delibera assembleare in merito ad alcune ripartizioni delle spese per i lavori di rifacimento effettuati nella palazzina.
Lamentava l'attrice che le spese di tinteggiatura dei sottobalconi fossero state erroneamente ripartite tra tutti i condomini in base alle tabelle generali di proprieta' , in applicazione - ritenuta erronea - dell'art. 6 punti b e c del regolamento di Condominio (in particolare con i criteri dell'art. 1125 c.c.).
Censurava, altresa'¬, la ripartizione dell'ulteriore esborso per 'spese ulteriori per i ponteggi', somma richiesta dall'appaltatrice ed addebitata pro quota ai condomini senza alcuna preventiva approvazione.
Per tali motivi, l'attrice chiedeva la sospensione dell'efficacia della delibera e l'accertamento dell'illegittimita' della ripartizione posta in essere per la liquidazione delle spese dei sotto balconi.
=> Sottobalconi da ristrutturare, chi paga le spese?
=> Gli elementi decorativi di un condominio parziale sono comuni a tutti
La natura condominiale o non delle varie componenti dei balconi. In argomento e' stato osservato che se e' vero che i balconi consentono l'estensione della proprieta' individuale attraverso l'utilizzazione esclusiva della superficie praticabile e della possibilita' di affaccio, dall'altro lato non puo' disconoscersi il fatto che essi si pongono come elementi decorativi esterni che si inseriscono, in guisa di unita' essenziale, nella struttura della facciata, e quest'ultima costituisce oggetto, per consolidata giurisprudenza, ai proprieta' comune dei proprietari dei diversi piani riuniti in Condominio.