Se il vicino e' rumoroso, ma non troppo.
Classico caso, il vicino del piano di sopra e' rumoroso, oppure semplicemente vive, magari una vita una po' pia'¹ intensa o almeno pia'¹ movimentata, diciamo cosa'¬, della nostra. E noi – qualche volta per invidia? Per noia? Chi lo sa – ma tante volte per pura e semplice esasperazione non sappiamo pia'¹ come fare per convivere con quel rumore.
Allora, e' presto detto! Una bella causa civile per immissioni intollerabili e tutto passa...
Oppure, magari andiamo direttamente in sede penale: facciamo una bella querela per disturbo della quiete pubblica! Lo sanno tutti che il riposo delle persone va rispettato! (Sesso rumoroso? Meglio fare piano altrimenti si rischia una condanna per stalking)
In Italia, poi, si sa, il riposo ed il sonno sono importanti.
Rumore e quiete pubblica
Occhio alle dimensioni del fenomeno, pero'! Il giudice penale, per condannare il vicino rumoroso per disturbo della quiete pubblica, dovra' verificare che quel rumore non disturbi solo noi o pochi altri vicini o che, pur nella realta' disturbando pochi, sia comunque idoneo a disturbare una quantita' indefinita di persone.
Perche' possa ritenersi integrato l'illecito in parola (tecnicamente si tratta del 'disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone' ex art. 659 c.p.) occorre quindi che le condotte siano 'siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilita' , indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare' (Cass. n. 30156/2017).
Non sara' insomma assolutamente sufficiente dimostrare che quel rumore disturba alcune, determinate persone, ma sara' necessario l'accertamento della diffusivita' del disturbo, cioe' della sua idoneita' a disturbare un numero indeterminato di persone; cioe' appunto, a disturbare la quiete pubblica. Essa, e non la tranquillita' del singolo, e' il bene protetto dalla norma di cui all'art. 659 c.p.
La tutela della pubblica quiete implica l'assenza di disturbo per quella che e' la pluralita' dei consociati; non il singolo, dunque, ma la collettivita' che si trovi nelle vicinanze.
E, infatti, la valutazione circa l'idoneita' del rumore ad integrare un disturbo della quiete pubblica richiede che si tenga in considerazione quella che e' la sensibilita' media del gruppo sociale che potrebbe essere interessato dal rumore in esame.
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Quiete pubblica e condominio
Premesso cio', il discorso non cambia se il tutto si verifica all'interno di un condominio.
In condominio, dove, si sa, il rumore e' un problema piuttosto diffuso, perche' l'illecito possa ritenersi integrato - come e' stato gia' deciso – non basta che il rumore disturbi o sia idoneo a disturbare pochi vicini (abitanti gli appartamenti inferiori, superiori o adiacenti) ma occorre che i rumori siano adatti a recare disturbo ad un numero di condomini ben pia'¹ numeroso: solo in tal caso va riconosciuta la compromissione della quiete pubblica (Cass. 45616/13 e 30156/2017).
In condominio, affinche' la condotta possa considerarsi penalmente rilevante, i rumori debbono estendersi, se non all'intero stabile condominiale, comunque ad una parte importante dello stesso, oltre i locali attigui al luogo da cui provengono.
E, insomma, 'e' necessario valorizzare, quale dato fattuale rappresentativo della idoneita' offensiva della condotta, la capacita' del fenomeno disturbante di propagarsi nell'ambito di un intero edificio' (23529/2014 e 30156/2017).
Quanto sin qui esposto e' in sintesi il contenuto della sentenza n. 30156 - rifacentesi ad un orientamento che appare costante - della Corte di Cassazione penale dell'11 maggio 2017.
Conseguentemente, la sentenza ha annullato la sentenza di merito con cui la condanna era stata emessa sulla sola base dell'ascolto di pochi vicini, precisamente, vicini del piano di sotto e dello stesso piano (ma di una scala differente, adiacente) e dell'accertamento del disturbo da questi suba'¬to: senza pertanto l'accertamento della 'diffusa capacita' offensiva', dell' 'incidenza e la capacita' di propagazione in concreto'.
Si annulla pertanto la sentenza impugnata, dal momento che nella motivazione risulta 'alcuna menzione della capacita' diffusiva dei rumori all'interno dello stabile condominale, del numero degli appartamenti da cui e' costituito, dell'intensita' e della ripetitivita' delle emissioni sonore non consente di evincere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato con riferimento all'idoneita' dei rumori a turbare la pubblica quiete.'
L'interesse del singolo trova invece tutela in sede civile nell'art. 844 c.c., che tutela i vicini di casa dalle immissioni (anche di rumore) che superano la normale tollerabilita' .