La vicenda. Tizio (conduttore) ricorreva in Tribunale nei confronti di Caio (proprietario dell'immobile) per il cattivo funzionamento della caldaia, la quale, per l'utilizzo dell'acqua calda, richiedeva l'accensione dei termosifoni anche d'estate.
Il ricorrente deduceva che il disagio patito gli aveva ingenerato un grave pregiudizio morale e chiedeva l'accertamento giudiziale della sussistenza, in capo al proprietario, dell'obbligo di garantire il godimento del bene locato con sostituzione o riparazione della caldaia.
Inoltre, richiedeva l'accertamento del suo diritto, quale conduttore del bene, ad ottenere una riduzione del corrispettivo canone di locazione, proporzionata all'entita' del mancato godimento della caldaia, oltre alla condanna del locatore, al risarcimento del danno morale, biologico ed esistenziale patito.
In primo grado, il giudice dichiarava cessata la materia del contendere, avendo il locatore eseguito la prestazione richiesta ed essendo intervenuto il rilascio del bene per sopraggiunta scadenza contrattuale. Tale pronuncia veniva confermata anche in secondo grado.
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Il precedente del Trib. di Roma 15 febbraio 2013, n. 3605. In tale fattispecie, secondo il giudice romano non poteva ritenersi legittima l'avvenuta sospensione nel pagamento dei canoni dovuti, considerato, altresa'¬, che i vizi lamentati dai conduttori erano perfettamente percepibili, e dunque conoscibili con l'ordinaria diligenza, gia' al momento della consegna della res locata (trattandosi dell'assenza della caldaia e del lavabo della cucina, del deterioramento dell'intonaco delle pareti e dell'assenza di impianto elettrico funzionante), con la conseguenza che l'accettazione della res locata, senza alcuna eccezione al riguardo, ed anzi con la dichiarazione di aver preso visione della stessa e di accettarla nello stato in cui si trova, manifesta la esplicita ed inequivoca rinuncia degli stessi a far valere le difformita' successivamente lamentate ed illegittimamente poste a fondamento della sospensione nel pagamento del canone.
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