La vicenda. Il Tribunale di Teramo aveva dichiarato la responsabilita' penale di Tizio in ordine al reato di cui all'art. 659 cod. pen., per avere egli in tempi diversi abusando di strumenti sonori, in specie il televisore del quale manteneva alto il volume audio, disturbato il riposo delle persone appartenenti ai nuclei familiari le cui abitazioni erano adiacenti a quella occupata dall'imputato. Avverso detta sentenza, Tizio ha proposto ricorso per cassazione.
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Il ragionamento della Corte di Cassazione. In argomento si osserva che in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'effettiva idoneita' delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, il quale non e' tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio libero convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza del fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo alla pubblica quiete (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2015, n. 11031; idem Sezione I penale, 25 maggio 2011, n. 20954).
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Premesso cio', nel caso di specie, il condominio teatro dei fatti era abitato da circa 10 famiglie; tuttavia, il tribunale adito aveva attribuito valenza determinante alla sola testimonianza resa dalla denunziante Caia.
Quindi il Tribunale di Teramo si era limitato solo a verificare la sola soggezione della abitazione di Caia limitrofa a quella dell'imputato, alla pervasione sonora derivante dall'uso, dell'apparecchio televisivo, senza assolutamente considerare la necessita' di verificare se le immissioni in questione erano, per la loro intensita' , tali da travalicare l'ambito spaziale della abitazione immediatamente limitrofa, per accedere anche agli ambienti ulteriori.Difatti ai fini della sussistenza del reato contestato e' indispensabile che i rumori prodotti abbiano una tale diffusivita' che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone (Corte di cassazione, Sezione I penale, 20 dicembre 2011, n. 47298).
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In argomento, osservano i giudici di legittimita' che proprio in fattispecie in cui le immissioni sonore erano avvenute in un edificio condominiale, la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni deve essere riferibile non solo agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma ad una piu' consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Corte di cassazione, Sezione I penale, 13 novembre 2013, n. 45616).
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In conclusione, per la Cassazione 'affinchè si configuri il reato di cui all'art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), le emissioni sonore ad alto volume devono essere tali da arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone e non solamente agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione'(Corte di Cassazione Penale con la sentenza del 30 marzo 2018, n. 14596)