Nel caso deciso dal Tribunale di Verona, con la sentenza numero 115 del 16 gennaio 2018, il decidente si trovava a giudicare in materia di fatturazione dei consumi del servizio di teleriscaldamento.
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Nel merito, l'attore agiva in giudizio convenendo un'impresa di teleriscaldamento e il proprio condominio e lamentando l'errata quantificazione delle spese del teleriscaldamento.
In particolare, secondo l'attore, il consumo del predetto servizio avrebbe dovuto essere fatturato ai singoli proprietari in forza di singoli contratti sottoscritti dalla societa' con gli stessi al principio del servizio.
Affermava, inoltre, il ricorrente, l'inesistenza di un contratto vigente tra la societa' e il condominio e la conseguente impossibilita' di fatturazione dei consumi direttamente allo stesso.
La modalita' di distribuzione, infatti, prevedeva la fatturazione al condominio, con conseguente ripartizione delle somme dovute ai singoli comunisti in ragione dei millesimi detenuti.
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