Le scale ed i pianerottoli condominiali sono destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e, dunque, non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti. Di conseguenza, le riprese di tali aree comuni, effettuate dalla telecamere installata dal singolo condomino, non integrano una condotta penalmente rilevante.
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Cosa'¬ si e' espressa la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34151 del 12 luglio 2017. Per i supremi giudici la telecamera puo' rimanere dov'e'. La privacy dei vicini e' salva. Anche perchè il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora.
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Fatto – Il proprietario di uno stabile condiviso con due coniugi era stato condannato dal tribunale per il reato di cui all'art. 615-bis del codice penale (interferenze illecite nella vita privata) per aver installato una telecamera sul muro del pianerottolo condominiale, nella parte contigua alla porta d'ingresso della propria abitazione.
La telecamera inquadrava la porzione di pianerottolo prospiciente al proprio ingresso, nonchè “la rampa delle scale condominiali e una larga parte del pianerottolo condominiale, in tal modo videoregistrando chiunque entrasse nel raggio d'azione della telecamera”.
Secondo la ricostruzione del tribunale, inoltre, la telecamera inquadrava anche la porta d'ingresso dei coniugi, con illecita interferenza nella loro sfera privata.
In sede d'appello, i giudici territoriali hanno invece assolto il condomino, ritenendo che il pianerottolo e la rampa delle scale non rientra nella nozione di privata dimora di cui all'art. 614 c.p. (richiamato dall'art. 615-bis citato) e che, peraltro, la telecamera aveva un raggio di ripresa che interessava solo una parte del pianerottolo, con esclusione della zona antistante la porta d'ingresso dei vicini.
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La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di assoluzione.
Sottolineano gli Ermellini che l'art. 615-bis c.p. ha la funzione di tutelare la sfera privata della persona, che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., vale a dire, nell'abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre che nelle “appartenenze” di essi.
Si tratta – prosegue la Corte – “di nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.
Peraltro, proprio l'oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato cio' che avviene in quello spazio”.
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Da qui le conclusioni: “le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perchè sono in realta' destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615-bis c.p. non si estende alla immagini eventualmente ivi riprese”.
La decisione e' conforme ad altre sentenze della stessa Corte. Ad esempio, Cassazione n. 5591/2006 (la quale ha escluso che comportino interferenze illecite nella vita privata le videoriprese del pianerottolo di un'abitazione privata, oltre che dell'area antistante l'ingresso di un garages condominiale), n. 37530/2006 (con riguardo alle videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attivita' di una societa' commerciale) e n. 44701/2008 (ancora una volta con riguardo alle riprese di un'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso).
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Avv. Giuseppe Nuzzo – giu.nuzzo@alice.it