Niente IMU sulle pertinenze degli immobili non risultanti tali dagli atti catastali. Lo ha chiarito la Commissione Tributaria Provinciale di Varese, con la sentenza n. 414/2015 depositata il 24 luglio scorso.
Questi i fatti di causa. Un contribuente del varesotto era stato raggiunto da cinque avvisi di accertamento emessi dal Comune di residenza relativi ad omesse denunce e mancati versamenti dell'ICI (e poi dell'IMU), con tanto di sanzioni e interessi, relativi agli anni dal 2009 al 2012. Per l'Amministrazione comunale il contribuente non aveva provveduto né a dichiarare le aree di proprietà attigue alla propria abitazione principale e né tantomeno a versare le relative imposte.
Il contribuente allora formulava istanza di annullamento degli avvisi ricevuti all'Amministrazione comunale rilevando innanzitutto che quelle aree costituivano pertinenze della propria abitazione principale e, dunque, non dovevano scontare l'ICI e l'IMU.
Per il Comune le proprietà del contribuente risultavano invece accatastate distintamente dall'abitazione principale e, dunque, avrebbero dovuto formare oggetto di una denuncia iniziale o di variazione che identificasse le stesse aree come pertinenziali all'abitazione principale. Il contribuente, quindi, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale la quale lo accoglieva confermando alcuni principi di diritto in materia di imposizione comunale sugli immobili (oggi IMU).
I Giudici Varesini, dopo aver richiamato l'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (istitutivo dell'Imposta comunale degli immobili), in base al quale ai fini di tale imposta “per fabbricato si intende l'unita immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza” hanno affermato che le aree pertinenziali non sono autonomamente assoggettabili ad imposta costituendo le stesse parte integrante dell'immobile principale a cui sono asservite. Per cui, ai fini della corretta applicazione di tale imposta, essendo rilevante individuare con esattezza le aree che possono essere considerate di pertinenza del fabbricato, occorre fare riferimento all'art. 817 del codice civile in base al quale costituiscono pertinenze quelle che sono “destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere fatta dal proprietario della cosa principale o da chi ha un altro diritto reale sulla medesima.
Secondo la CTP di Varese, per l'individuazione delle aree pertinenziali di un edificio è necessario, dunque, che concorra sia l'elemento oggettivo del collegamento funzionale della pertinenza e la cosa principale, cioè l'edificio, e sia l'elemento soggettivo costituito dalla volontà del titolare del diritto reale a destinare durevolmente la stessa a servizio o ad ornamento dell'immobile.
Utilizzare un altro criterio per l'individuazione di ciò che può essere considerato pertinenza o meno di un fabbricato potrebbe comportare, in buona sostanza, un ampliamento della fattispecie imponibile (art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992) che esula dalle prerogative riconosciute dalla legge agli enti locali. Infatti, come osservato correttamente dai Giudici della CTP di Varese, i limiti alla potestà regolamentare in materia sono individuati nell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in base al quale i Comuni e le Province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, “salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi”.
Per la Commissione Tributaria Provinciale di Varese, che ha aderito al consolidato orientamento dei giudici di legittimità in materia (sentenza n. 15739/2007), “quando si tratta di pertinenza di un fabbricato, non contano le risultanze catastali, ma la destinazione di fatto” la quale “deve emergere dallo stato dei luoghi”. Per i Giudici, che hanno richiamato la pronuncia n. 163/2013 della Commissione Tributaria Regionale capitolina, era inoltre irrilevante che il contribuente non avesse dato contezza dell'esistenza di tale pertinenza nella dichiarazione iniziale ai fini ICI.
Dunque, bene aveva fatto il contribuente che aveva riversato agli atti del contenzioso una rassegna fotografica dalla quale mergeva che il giardino, oggetto autonoma di pretesa impositiva da parte dell'Amministrazione comunale, era asservito al fabbricato in modo durevole mediante una recinzione in muratura.
All'opposto, male aveva fatto il Comune ad emettere un avviso basato solo sulle risultanze catastali quando avrebbe ben potuto procedere ad un preliminare riscontro diretto dell'esistenza del requisito della pertinenzialità tra l'area e il fabbricato dandone eventualmente contezza nella parte motiva dell'avviso. Al riguardo va detto, infatti, che anche in materia di ICI-IMU vale il principio generale dell'obbligo di una congrua e specifica motivazione degli atti di accertamento.
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