La vicenda. La CTP di Bari con sentenza aveva accolto il ricorso proposto dalla Societa' beta avverso l'avviso di accertamento avente ad oggetto la TARSU/TIA dell'anno 2012 notificato a mezzo raccomandata con il quale il Comune di Bari, in relazione ad una superficie di 3.332 mq, chiedeva il pagamento della somma di circa ventottomila mila euro a titolo di TARSU 2012 oltre sanzioni e spese di notifica per un ammontare complessivo di sessantuno mila euro.
Secondo il giudice di primo grado, i rifiuti prodotti dalla societa' ricorrente erano da considerarsi 'rifiuti speciali non pericolosi', trattandosi di residui della lavorazione del legno e pertanto assimilati agli urbani.
Nel ricorso introduttivo, accolto peraltro dai giudici di primo grado, l'impresa contribuente aveva sollevato anche l'eccezione di aver gestito in proprio i rifiuti prodotti perchè i contenitori (ancorchè non capienti) erano installati ad una distanza di 600 mt dallo stabilimento.
Per tali motivi, secondo, i giudici baresi vi era un debito arricchimento dell'ente impositore ed un aggravio di spese del contribuente con l'effetto che il tributo avrebbe dovuto essere azzerato.
Avverso tale decisione, il Comune di Bari ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria regionale.
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