Lo scorso anno, in preventivo, l'assemblea delibero' il rifacimento dell'impianto citofonico comune.
Nella riunione ordinaria di quest'anno nella quale andremo a discutere del consuntivo dell'anno passato, tra le spese in esame v'e' anche quella per il suddetto intervento.
Esaminando il rendiconto che c'ha mandato l'amministratore mi sono che c'e' una voce in pia'¹, ossia quella relativa alle targhette; in effetti per una questione di uniformita' , si decise informalmente di farle realizzare da chi stava installando l'impianto.
Il problema non e' il costo, che mi pare equo, ma la sua suddivisione tra tutti noi. In pratica l'amministratore ha suddiviso il costo per la targhetta in base ai millesimi di proprieta' . Io, che ho una delle quote millesimali maggiori, mi trovo a pagare quasi tre targhette. Non mi sembra giusto. Che ne pensate?
Il nostro lettore ha ragione, il criterio di suddivisione di quella sp
Il nostro lettore ha ragione, il criterio di suddivisione di quella spesa e' errato.
Una precisazione prima di entrare nel merito della questione e' fondamentale. L'impianto citofonico e' un impianto comune. Le spesa pe la manutenzione degli impianti comuni devono essere suddivise, salvo diversa convenzione, tra tutti i condo'mini secondo i millesimi di proprieta' (art. 1123, primo comma, c.c.).
Citofono condominiale, come ripartire le spese della pulsanteria.
Non sono mancate opinioni ed anche prese di posizione giurisprudenziale che, invece, hanno finito per affermare che siccome i condo'mini usufruiscono in egual misura dell'impianto di citofono, allora la spesa va ripartita in egual misura tra tutti quanti. Ad avviso di chi scrive si tratta di una presa di posizione errata in quanto non tiene conto del fatto che il principio base di suddivisione dei costi in materia condominiale e' quello indicato dall'art. 1123, primo comma, c.c. (millesimi di proprieta' ) che puo' essere derogato da un accordo tra tutti i condo'mini, oppure che cede il passo a criteri differenti nel caso di utilizzo differenziato tra i condo'mini (art. 1123, secondo comma, c.c.).
D'altronde, anche dei servigi resi dall'amministratore i condo'mini beneficiano in egual misura, eppure raramente si sente affermare che questa voce di spesa debba essere ripartita, per legge, in parti uguali.
Svolta questa doverosa premessa utile a inquadrare l'intervento, la sua natura e quindi il criterio di ripartizione - ad avviso dello scrivente - applicabile, torniamo alla vicenda delle targhette citofoniche.
La loro unica funzione e' quella di consentire d'individuare il tasto di riferimento di una persona che vive/utilizza una determinata unita' immobiliare. Per quanto, come c'e' stato riferito, ragioni di uniformita' estetica abbiano portato i condo'mini a commissionare la loro realizzazione all'installatore dell'impianto, non v'e' ragione per considerare le stesse d'utilita' comune.
In effetti, per dirla ancor pia'¹ semplicemente, che affianco ad un tasto ci sia o non ci sia il nome di Tizio, all'altro condomino Caio non importa. Cio' che importa a tutti e che le targhette siano installate al posto giusto. Il loro costo, quindi, dev'essere sostenuto da ciascun condomino per proprio conto ed il nostro lettore potra' chiedere all'amministratore di emendare quella ripartizione, cosa'¬ come e' bene che lo faccia l'assemblea pronunciandosi appositamente in merito.
=> Rifacimento impianto TV, maggioranze e criterio di ripartizione delle spese