Il condominio, quale custode dei beni comuni, risponde dei danni subiti dal condo'minio agli arredi di casa, a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla grondaia condominiale. Cosa'¬ ha disposto la sentenza n. 19507 del 30 settembre 2015 del Tribunale di Roma, che ha condannato l'ente condominiale a risarcire i danni subiti del proprietario dell'appartamento interessato dalle infiltrazioni idriche, provenienti dal discendente condominiale murato di un raccordo di scolo delle acque piovane.
Spetta infatti al Condominio risarcire il proprietario esclusivo per le infiltrazioni d'acqua che hanno rovinato soffitti, parquet e, soprattutto, i preziosi tappeti, per i quali il condominio dovra' sborsare circa 5300 euro.Secondo il giudice, le infiltrazioni in casa, verificatesi a seguito di un violento acquazzone, dipendono direttamente dal cattivo funzionamento del discendente della pluviale, che non e' stato adeguatamente controllato dal Condominio prima che si procedesse ai lavori all'imbocco del gomito, proveniente dalla gronda.
Esclusa, invece, la responsabilita' della ditta appaltatrice, che si era limitata ad eseguire i lavori secondo quanto contrattualmente stabilito, e seguendo gli ordini impartiti dal direttore dei lavori, nominato dallo stesso Condominio.
Il fatto - Nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'edificio condominiale, a seguito di un forte acquazzone e dell'errato inserimento di una tubazione della grondaia di un discendente condominiale murato, l'appartamento di uno dei condo'mini era stato oggetto di infiltrazioni idriche, che avevano danneggiato, tra gli altri arredi, anche otto tappeti, posizionati in una stanza limitrofa alla zona interessata dalle infiltrazioni.
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La proprietaria dell'appartamento citava in giudizio il Condominio per essere risarcito dei danni subiti dai suoi tappeti. Il Condominio, costituitosi in giudizio, negava ogni sua responsabilita' e, comunque, chiamava in giudizio la propria assicurazione per essere eventualmente manlevato in forza della polizza fabbricati stipulata. Su ordine del giudice, veniva chiamata in causa anche l'impresa appaltatrice che aveva eseguito i lavori, che si dichiarava estranea all'accaduto, per essersi limitata ad eseguire i lavori come da capitolato ed ordine del direttore dei lavori.
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Responsabilita' del Condominio-custode dei beni comuni. Sappiamo che il Condominio ricopre la posizione di proprietario e custode dei beni e servizi in comune (elencati dall'art. 1117 c.c.); in quanto tale, esso e' responsabile dei danni cagionati dai beni e servizi predetti ai singoli condo'mino o a soggetti terzi, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Si tratta di una presunzione di responsabilita' relativa, per cui l'ente condominiale risponde oggettivamente dei danni derivanti dalle parti comuni, a prescindere da colpa o dolo, esclusivamente in virta'¹ del rapporto materiale con la cosa, salvo che riesca a dimostrare che il danno e' riconducibile al caso fortuito o a causa di forza maggiore (ad esempio, alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato)
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Esclusa la responsabilita' della ditta che esegue i lavori secondo quanto stabilito nel contratto.Nel caso di specie, e' stato accertato che la causa che ha determinato le infiltrazioni idriche nell'appartamento riguarda una parte comune dell'edificio, pia'¹ specificamente l'imbocco di un discendente condominiale murato di un raccordo di scolo delle acque piovane, proveniente dalla grondaia condominiale. E' stato dimostrato altresa'¬ che siffatto lavoro, eseguito dall'impresa chiamata in causa, rientrava fosse inserito nel capitolato dei lavori appaltati e che, effettivamente, l'ordine di esecuzione del lavoro sia venuto dal direttore dei lavori nominato dallo stesso Condominio.
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Secondo il Tribunale, tali circostanze bastano a far ritenere la ditta appaltatrice estranea a danni contestati, in quanto essa 'si e' limitata a porre in essere un lavoro contrattualmente richiesto, senza alcun dovra' di verifica e di controllo del discendente condominiale interno alla parete'.
Le conclusioni del Tribunale. Va pertanto affermata la responsabilita' esclusiva del Condominio nella causazione delle infiltrazione e, dunque, dei danni subiti dalla condo'mina agli arredi di casa.Nella fattispecie, infatti, 'il Condominio, quale proprietario e custode del bene-discendente, era tenuto a verificarne la sua tenuta prima che si procedesse all'imbocco del gomito proveniente dalla gronda, dovere reso tanto pia'¹ significativo dal precedente distacco del discendente stesso della grondaia'.
Lo stesso condominio dovra' ora versare alla condo'mina circa 5300 euro. A tanto ammontano, secondo la valutazione del CTU, i danni cagionati ai tappeti dell'attrice, irrimediabilmente rovinati a causa della 'persistente permanenza del ristagno d'acqua a cui sono stati sottoposti'
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