Nell'ambito del condominio, le spese devono essere suddivise in ragione di uno strumento chiamato tabella millesimale.
I condo'mini, tutti assieme, possono anche decidere di suddividere le spese in maniera differente, ad esempio in parti uguali.
Come accennato, pero', questa scelta dev'essere assunta e condivisa da tutti i condo'mini; e' questo il senso della diversa convenzione cui fa riferimento l'art. 1123 c.c.
Qualora non esistessero tabelle millesimali e sorgessero contestazioni in merito alle modalita' di ripartizione delle spese, allora il giudice chiamato a risolvere la lite dovrebbe, anche solamente con valore relativo a quella controversia, determinare i valori millesimali ai fini della corretta attribuzione delle quota di spesa.
Cio' vale per i condomini di dimensioni medio-grandi, quanto per i cosa'¬ detti condo'mini minimi. E' questa la conclusione cui e' giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9280 depositata in cancelleria il 16 aprile 2018.
Come si e' arrivati a questa pronuncia?
Il caso e' pressappoco questo: due condo'mini fanno eseguire lavori di ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio e poi chiedono, ai sensi dell'art. 1134 c.c., il rimborso della spesa all'altro condo'mino.
L'edificio, insomma, si componeva di tre unita' immobiliari. Un condominio minimo, o meglio un piccolo condominio, almeno secondo le definizioni coniate dagli addetti ai lavori, posto che per la legge (art. 1117-bis c.c.) bastano unita' immobiliari per parlare di condominio.
In primo grado, la causa non finisce bene per chi chiedeva il rimborso: niente prova della quota di spesa da attribuirsi al convenuto. Il discorso, pero', cambia in appello: per i magistrati di secondo grado, l'assenza di tabelle millesimali doveva fare considerare le quote uguali, in ragione della presunzione di cui all'art. 1101 c.c.
Com'e' noto in materia di comunione in generale, se la misura della quota non e' prevista dalla legge ovvero dal titolo costitutivo, allora le quote si presumono uguali. A quel punto il convenuto non ci stava e proponeva ricorso per Cassazione: la sua quota non era paritaria a quella degli altri e quindi a suo modo di vedere quella condanna era da annullarsi. Gli ermellini, sul punto, gli hanno dato ragione.
Approvazione delle tabelle millesimali
Le tabelle millesimali, utilizziamo il plurale perchè solitamente oltre a quella di proprieta' (detta generale) ve ne sono anche altre, dette d'uso (es. tabella ascensore, scale, ecc.) sono degli strumenti che hanno una duplice funzione:
Dopo lunghi anni di contrasti giurisprudenziali, sia pur senza il plauso unanime degli addetti ai lavori, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l'approvazione delle tabelle millesimali conformi ai criteri legali sono approvabili dall'assemblea a maggioranza (Cass. SS.UU. n. 18477/2010).
Il principio sembra avere retto anche al cambio di regole imposto dalla cosa'¬ detta riforma del condominio.
=> Deliberare l'approv
Il principio sembra avere retto anche al cambio di regole imposto dalla cosa'¬ detta riforma del condominio.
=> Deliberare l'approvazione delle tabelle millesimali
Le tabelle in sostanza - questo dicono le Sezioni Unite - altro non fanno che mettere in luce dei rapporti di valore che esistono gia' al momento della costituzione del condominio. Nell'approvarle i condo'mini non compiono alcun atto dispositivo del proprio diritto, ma solamente un atto di gestione delle cose comuni: per questo basta la maggioranza.
Tabelle millesimali e poteri dei giudici
In assenza di tabelle millesimali e nell'inerzia dell'assemblea in merito alla loro approvazione, ciascun condo'mino ha diritto di rivolgersi all'Autorita' giudiziaria per l'approvazione delle tabelle millesimali.
E se il condominio, meglio l'assemblea condominiale, delibera interventi e suddivide spese in assenza della presenza di tabelle? Oppure, come nel caso risolto dalla sentenza di Cassazione n. 9280 viene chiesta la condanna al rimborso della spesa ai sensi dell'art. 1134 c.c. pur in assenza di tabelle millesimali?
A quel punto nell'ambito dei giudizi inerenti a contestazioni sul punto, il giudice adito puo' determinare le quote millesimali di ciascuno. E' questo, in sostanza, che dice la Cassazione con la decisione in esame.
Per la Corte nomofilattica, proprio perchè i valori espressi dalle tabelle millesimali preesistono alle stesse tabelle, in quanto intrinseci al rapporto tra unita' immobiliari di proprieta' esclusiva e parti comuni, in ambito condominiale non puo' farsi applicazione dell'art. 1101 c.c.
In sostanza, dicono gli ermellini, laddove le tabelle millesimali siano assenti non puo' presumersi l'uguaglianza delle quote cosa'¬ prescritto in materia di comunione.
E quindi? Come si deve risolvere la questione? Fuori dalle aule di Tribunale, la risposta e': approvando le tabelle millesimali, non esistono alternative, a meno che non si raggiunga un differente accordo tra tutti i condo'mini.
Se, invece, la questione emerge in sede contenziosa, allora il giudice adito «deve procedere anche incidenter tantum a stabilire quale sia il valore del piano dei condomini obbligati al pagamento, in mancanza di una tabella millesimale regolarmente approvata, (cfr., Cass. 9.2.1985, n. 1057; Cass. 17.2.1971, n. 400; Cass. 24.10.1974, n. 3097)» (Cass. 16 aprile 2018 n. 9280).
Insomma, le quote uguali in condominio non esistono.