Le tabelle millesimali sono uno strumento di funzionamento dell'assemblea nonchè di ripartizione delle spese.
Attraverso di esse, e' cosa nota, e' possibile addivenire al calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, nonchè calcolare la quota spesa spettante a ciascun condo'mino.
Le tabelle millesimali, dice la legge (art. 1138 c.c.), sono un allegato al regolamento di condominio.
Siccome il regolamento condominiale - e' sempre l'art. 1138 c.c. a dirlo - e' obbligatorio quando il numero dei condo'mini e' superiore a dieci, non e' mancato chi ha concluso per la obbligatorieta' delle tabelle superato tale numero.
Non e' cosa'¬: com'e' stato in piu' occasioni affermato (si veda ad esempio, Trib. Trapani 28 febbraio 2008), l'adozione delle tabelle millesimali e' sempre possibile - ad avviso dello scrivente obbligatoria - eventualmente anche per via giudiziale al di la' del numero dei condo'mini.
Per lungo tempo e' stato dubbio se le tabelle millesimali potessero essere approvate a maggioranza. Le Sezioni Unite della Cassazione (n. 18477/2010) hanno eliminato ogni incertezza sancendo la legittimita' delle tabelle approvate a maggioranza e revisionate.
=> L'assemblea puo' approvare le tabelle millesimali a maggioranza e non e' necessario trascriverle nel verbale
Il dato letterale del nuovo art. 69 disp. att. c.c. - cioe' quello modificato dalla legge n. 220 del 2012 e attualmente in vigore - secondo alcuni potrebbe portare a concludere per la necessita' del voto favorevole di tutti i condo'mini per l'approvazione di tabelle millesimali, ma cosa'¬ non pare essere secondo le prime letture date dalla giurisprudenza.
In questo contesto e' utile rammentare che le tabelle millesimali possono avere origine:
- assembleare;
- contrattuale;
- giudiziale.
Con le stesse modalita' si puo' giungere alla revisione dei millesimi.
La revisione per via contrattuale e' sempre possibile, sostanziandosi eventualmente in una modificazione pattizia, mentre la revisione per assembleare e giudiziale e' legittima solamente se le tabelle che s'intende cambiare sono errate ovvero non piu' attuali.
Sul modo di contestare le tabelle e' utile segnalare una pronuncia della Corte di Cassazione - la sentenza n. 20071 dell'11 agosto 2017 - che ben fotografa la differenza tra giudizio finalizzato alla contestazione delle tabelle millesimali e giudizio di contestazione delle delibere.
Come si legge nel provvedimento citato «ove delle tabelle millesimali esistono, avendo esse, come gia' detto, natura valutativa e non attributiva della proprieta' , la costituzione dell'assemblea e la validita' delle deliberazioni possono essere riscontrate dal giudice sulla base di dette tabelle, finchè non siano state modificate, senza essere tenuto ad esaminare i titoli di acquisto dei singoli condomini ed a valutarli, di sua iniziativa, come (eventualmente) difformi dalle tabelle; se il condomino intenda, non di meno, denunciare la violazione dell'art. 1118 c.c., e' tenuto ad impugnare le tabelle, chiedendone la modifica giudiziale, e non le deliberazioni assembleari adottate in base alle tabelle medesime (cfr. Cass. Sez. 2, 18/08/2005, n. 16982).»
In sostanza chi e' convinto della erroneita' delle tabelle deve iniziare un apposito giudizio, non potendosi limitare ad eccepirlo in altro pur sempre connesso alla gestione condominiale, quale ad esempio quello d'impugnazione di una delibera.
Ricordiamo che nel giudizio di revisione delle tabelle millesimali - siano esse di origine contrattuale ovvero assembleare - e' possibile chiamare in causa l'amministratore e non tutti i condo'mini (art. 69 disp. att. c.c.).