La Corte di Cassazione Penale con una recente pronuncia(sentenza depositata 25 maggio 2017 n. 26336) ha condannato l'uomo, ritenuto colpevole di un uso smodato del campanello della vicina di casa, per «molestia e disturbo». Per lui la pena consiste in 300 euro di ammenda e 500 euro come risarcimento per la donna.
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Molestia o disturbo alle persone. L'art. 660 del codice penale prevede che “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro”.
La norma in esame e' diretta a tutelare l'ordine pubblico, preservando nello specifico la sicurezza e la tranquillita' dei consociati.
In particolare il reato di molestia di cui all'art. 660 cod. pen. non e' necessariamente abituale, per cui puo' essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purchè ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri (Cass. n. 3758/2014).
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La questione. Nella vicenda in esameveniva fornita la prova piena sia dell'elemento oggettivo e sia dell'elemento soggettivo, a struttura dolosa, del reato di molestie commesso dall'imputato in danno della vittima, attraverso il reiterato ed abusivo impiego disturbante del campanello della vittima.
Queste azioni di disturbo erano tali da determinare un mutamento di vita nell'offesa laddove il suono del campanello citofonico in questione era avvenuto in orario tranquillo. Avverso tale sentenza, l'uomo ha proposto ricorso per cassazione.
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Il ragionamento della Corte. Dall'istruttoria di causa era emerso in modo pacifico che ad inchiodare l'uomo sono state proprio le parole della vittima, che non solo ha raccontato i ripetuti disagi, evidenziando la conseguente sindrome patologica da lei subita, ma ha anche provveduto a individuare il molestatore acustico. Cio' e' stato sufficiente, secondo i Giudici, per arrivare a una condanna definitiva.
Soprattutto perchè la incomprensibile condotta dell'uomo «si e' configurata come oggettivamente idonea ad arrecare molestia e disturbo alla persona offesa, ponendola in una condizione di disagio e alterandone le normali condizioni di tranquillita' », essendosi essa «sviluppata in un arco di tempo non minimo e con modalita' articolate – sia mediante l'insistente suono del campanello dell'abitazione, sia mediante la rottura di diversi vasi con fiori – e non poco preoccupanti». A tal proposito, i giudici di legittimita' , conformemente ad alcune pronunce (Cass. Pen. Sez. 1, n. 28853 del 16/06/2009, Cass. Pen. Sez. 6, n. 9888 del 06/06/1975),hanno evidenziato che ai fini della configurabilita' del reato di molestia o disturbo alle persone, si intende aperto al pubblico il luogo a cui ciascuno puo' accedere in determinati momenti, ovvero il luogo al quale puo' accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti, per cui devono essere considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a pia'¹ abitazioni (situazione di fatto del tutto corrispondente ai luoghi presi in esame dalla sentenza impugnata).
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In conclusione, a parere della Corte,vi era una propria e vera volonta' dell'uomo di «arrecare petulante disturbo» alla vicina di casa. Per tali ragioni, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'uomo e per l'effetto ha confermato le condanne di 300 euro di ammenda e di 500 euro come risarcimento per la donna.
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