Se la strada e' privata, oppure non e' provato che sia di proprieta' del comune, ma e' il suo uso e' aperto al pubblico, il comune e' tenuto comunque a risarcire i danni causati dalla sua scarsa manutenzione.
Tale, in sintesi, il contenuto della recentissima sentenza n. 3216 del 2017, pubblicata il 7 febbraio, della Corte di Cassazione.
Nel rendere notizia dell'ultima decisione (per quanto a noi noto) in ordine di tempo, vediamo quali erano le contrapposte posizioni che la Corte si e' soffermata a valutare per poi, vedremo, decidere secondo quello che appare l'orientamento prevalente in materia.
Responsabilita' da custodia
Innanzitutto, premettiamo che la fonte normativa della responsabilita' da custodia del bene risiede nell'art. 2051 del codice civile, intitolato 'Danno cagionato da cose in custodia', secondo il quale 'Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito'.
P.A. e responsabilita' per la manutenzione delle strade
Come noto, una parte rilevantissima del contezioso in tale ambito e' occupata dalle richieste risarcitorie rivolte agli enti pubblici, comuni, dunque ma non solo, per lo stato pietoso in cui versano le nostre strade. Sappiamo infatti che la presenza di anomalie varie sulla strada (come, ad es. le buche) e' fattore di insicurezza per l'utente, dal momento che da' origine a sinistri delle pia'¹ varie entita' .