Il belvedere non costituisce un uso pia'¹ intenso della cosa ma un'appropriazione dell'area che impedisce ogni futuro godimento altrui.
'Il proprietario dell'appartamento all'ultimo piano non puo' trasformare in terrazza parte del tetto dell'edificio condominiale. E cio' perchè e' escluso in tal caso un utilizzo pia'¹ intenso della cosa comune ma si configura una vera e propria appropriazione della porzione 'incriminata', che viene definitivamente sottratta alla possibilita' di futuro godimento da parte degli altri, che potrebbero ad esempio volervi installare antenne televisive'. Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23243 del 15 novembre 2016 in merito alla trasformazione del tetto in terrazza.
=> L'altana: definizione, funzione ed utilizzo
I fatti di causa. Il tribunale di Venezia su domanda proposta da Tizio nei confronti di Caio (entrambi proprietari di immobili del medesimo condominio), condannava il convenuto Caio a demolire l'altana che aveva realizzato sul tetto condominiale in quanto contraria alla volonta' espressa dall'assemblea di condominio.
La corte territoriale, invece, aveva ritenuto che l'altana realizzata non rendeva impossibile l'uso del tetto da parte degli altri condomini. Per tali motivi, Tizio ricorreva in Cassazione.
L'uso della cosa comune. Ai sensi dell'art. 1102 c.c. 'Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.