Non vi e' stretta accessorieta' della parte comune rispetto alla proprieta' singola, in forza della quale quanto e' vietato per la parte singola automaticamente debba esserlo anche per la parte comune.
E' valida la clausola del regolamento di condominio che impedisce ai condomini di utilizzare l'ascensore accompagnati dai propri animali domestici. Questo e' il principio di diritto espresso dalla Tribunale di Monza con la sentenza del 28 marzo 2017 in merito al divieto di animali in condominio.
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I fatti di causa. Tizio e Caio impugnavano per nullita' una clausola del regolamento (contrattuale) del supercondominio che impediva ai singoli proprietari di usare l'ascensore coi propri animali domestici, prevedendo sanzioni in tal caso.
Secondo gli attori, l'invalidita' della clausola derivava direttamente dalla legge (nuovo comma 5 dell'art.1138, co.5 c.c., introdotto dalla L.220/12).
Costituendosi in giudizio, il supercondominio (convenuto) replicava che la previsione del regolamento non impediva di detenere animali domestici, ma solo di usare un bene comune (ascensore) per il loro trasporto.