Quali sono i poteri dell'amministratore di condominio e dell'assemblea in merito alla disdetta del contratto di pulizie?
In questo approfondimento ci soffermeremo sull'ipotesi in cui si renda necessario disdire il contratto.
Si badi: la disdetta e' cosa differente dalla risoluzione. Con la prima, infatti, si comunicazione l'intenzione di non proseguire un contratto in essere, con la seconda invece si comunica di fermarne l'esecuzione in ragione dell'inadempimento (o per casi particolari di eccessiva onerosita' sopravvenuta).
In entrambi i casi, ad avviso di chi scrive, un ruolo centrale e' dato all'assemblea. Vediamo perchè.
Amministratore e compiti di gestione
L'amministratore di condominio, si desume dall'art. 1129 del codice civile e dalla lettura della giurisprudenza in materia (su tutte Cass. SS.UU. n. 9148/08), e' un mandatario con legale rappresentanza in relazione alla gestione delle parti comuni.
Egli, dice la legge, opera nell'ambito delle attribuzioni che gli sono riconosciute dalla legge e/o dalle delibere assembleari.