Chi tra proprietario e inquilino paga le spese per la sostituzione delle funi e della puleggia dell'impianto di ascensore condominiale?
Al riguardo la norma di riferimento è l'art. 9, primo comma, legge n. 392/78, che recita:
Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Quindi la manutenzione ordinaria dell'ascensore è a carico dell'inquilino, mentre quella straordinaria è una spesa che dev'essere sostenuta dal proprietario.
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Che cosa deve intendersi, ai nostri fini, per manutenzione ordinaria?
Manutenzione ordinaria è sicuramente quella effettuata dall'impresa titolare del contratto di manutenzione ex art. 15 del d.p.r. n. 162/1999.
Ai sensi dei commi terzo, quarto e quinto del suddetto art. 15:
“Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'art. 16 (2).
Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione”.
Le funi sono una di quelle componente dell'impianto che direttamente consente la salita e la discesa dell'impianto. La puleggia è quel disco nel quale scorrono le funi.
Le spese per l'effettuazione di queste verifiche sono a carico dell'inquilino, trattandosi senza ombra di dubbio di spese per la manutenzione ordinaria dell'impianto.
Veniamo, quindi, alla spesa per la sostituzione delle funi e/o della puleggia: in effetti in nessun testo di legge è specificamente previsto chi debba pagare che cosa. Le tabelle di ripartizione spese tra proprietario ed inquilino predisposte dalle associazioni di categoria, molto spesso si limitano a specificare le sono il capo al conduttore la “riparazione e manutenzione ordinaria della cabina, delle parti meccaniche, elettriche, dei dispositivi di chiusura, della pulsantiera, comprensive delle sostituzioni di piccola entità”.
Ancora poco chiarezza: e allora? Ad avviso di chi scrive, la spesa va attribuita in ragione del motivo della sostituzione. Qualora essa sia legata alla vetustà o al caso fortuito, la spesa sarà in capo al proprietario, negli altri casi a carico del conduttore (art. 1609 c.c., per le funi si veda anche Cassazione 8 maggio 1986, n. 2426).
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