In tema di spese condominiali effettuate dal singolo condo'mino non puo' addivenirsi alla restituzione ove non sia dimostrata l'urgenza.
Questo, nella sostanza, stabilisce l'art. 1134 del codice civile. In tale contesto, specifica la Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 20528 del 30 agosto 2017), al condo'mino non e' data nemmeno l'azione di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Insomma avere erogato una spesa non urgente e quindi contrariamente a quanto disposto da una specifica disposizione di legge, e' elemento sufficiente a ritenere irricevibile anche la richiesta di condanna in via residuale.
Non c'e' arricchimento indebito per il condominio, semplicemente si raffigura un intervento gestorio non dovuto in capo al condomino.
La sentenza, che riprende e rafforza un consolidato orientamento di legittimita' , e' particolarmente interessante, per gli addetti ai lavori che, spesso, nelle controversie riguardanti il rimborso di spese urgenti ex art. 1134 c.c. si trovano la richiesta in via subordinata di condanna del condominio – o dell'altro condomino – al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 2041 c.c. (Azione generale di arricchimento).
=> L'amministratore di condominio si 'piange' le spese anticipate se le stesse non sono state ratificate dall'assemblea.
Come si e' arrivati a questa pronunzia?
Due condo'mini ne convenivano in giudizio una terza per sentirla condannata al rimborso di spese da loro effettuate ed affermate urgenti. Chiedevano il pagamento ai sensi dell'art. 1110 c.c. o dell'art. 1134 c.c., ossia in base alle norme riguardanti le spese urgenti nell'ambito della comunione e del condominio.
La domanda veniva accolta in primo grado, ma la sentenza veniva riformata in appello: niente rimborso della spesa, mancava l'urgenza. Da qui il ricorso in Cassazione degli originari attori.
A questo punto e' utile una parentesi: le spese urgenti in condominio, come ricorda il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, sono quelle assolutamente indifferibili che il condo'mino ha dovuto affrontare per fare approntare interventi che non avrebbero potuto attendere l'azione dell'amministratore o la decisione dell'assemblea. Insomma casi davvero eccezionali.
E' bene dice la Cassazione, una volta stabilito che una spesa non aveva i caratteri dell'urgenza, questa non puo' essere rimborsata nemmeno considerando come indebito l'arricchimento degli altri condo'mini.
Cio' che e' stato fatto di propria iniziativa da uno dei comproprietari senza che ricossero i presupposti per l'esecuzione dell'atto di gestione resta a suo carico. Insomma quello che esce dalla porta non puo' rientrare dalla finestra.
Tale presa di posizione, argomenta la Cassazione, e' data dal fatto “che l'azione di arricchimento non possa essere esercitata in presenza del divieto posto dalla legge di esercizio di azioni tipiche in assenza di determinati presupposti; e tale divieto e' da ravvisarsi nella subordinazione al requisito dell'urgenza di cui all'art. 1134 cod. civ., per cui se la spesa non e' urgente - come afferma il citato precedente del 1994 - nessuna azione spetta, neanche quella di arricchimento, in quanto ammettere l'azione di arricchimento nel caso di spesa non urgente significherebbe contravvenire al divieto di rimborso stabilito dal legislatore” (Cass. 30 agosto 2017 n. 20528). In definitiva: niente urgenza, soldi persi.