Quante volte, nella lettura del rendiconto condominiale, leggiamo di spese individuali poste in capo ai condo'mini?
Che cos'e' una spesa individuale?
Quando puo' essere imputata al singolo?
Quali le conseguenze in caso d'illegittima imputazione?
L'argomento e le considerazioni di carattere giuridico che si offriranno, siamo sicuri, andranno a scontrarsi con prassi fondate su differenti convinzioni, o viceversa su convinzioni createsi in ragione di prassi diffuse.
Come vedremo in assenza di specifiche norme regolamentari o legislative, questi comportamenti non hanno alcuna fondatezza normativa.
Partiamo dalla nozione di spesa individuale: con questa locuzione si fa riferimento a quei costi che si ritiene possano essere imputati al singolo condomino in ragione della specifica riferibilita' al medesimo.
Classico esempio di costo considerato individuale e' la spesa per la corrispondenza intercorsa con lo stesso. Sono rare le pronunce giurisprudenziali sull'argomento, ma quelle rintracciate e di cui ci siamo in passato occupati non concludono nel senso espresso dalla prassi.
Sull'argomento il Tribunale di Napoli ha avuto modo di affermare che “le spese postali sopportate dal condominio, anche se relative all'invio della corrispondenza a singoli condomini, attenendo alle spese di amministrazione del condominio, vanno ripartite tra tutti i condomini, in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate «ad personam»”. (Trib. di Napoli, 29 novembre 2003, n. 12015 di recente, in senso conf. Trib. Milano 9 giugno 2015, n. 7103).
=> Ripartizione delle spese postali
Certo, e' noto che parte della giurisprudenza in materia di ripartizione delle spese riconosce valore ai cosa'¬ detti facta concludentia, ossia a comportamenti reiterati nel tempo che possono assurgere ad elementi indicatori di un accordo in deroga ai criteri legali: la sentenze, pero', non sono vincolanti e quindi non puo' dirsi che quella prassi esistente in molte compagini possa dirsi equiparabile alla diversa convenzione di cui parla l'art. 1123, primo comma, c.c.
E' da considerarsi sicuramente individuale la spesa sostenuta per la compilazione del registro di anagrafe condominiale. Sul punto la legge (art. 1130 n. 6 c.c.) e' chiarissima: laddove il condomino non collabori con l'amministratore in relazione alla formazione del registro ed all'aggiornamento, le spese connesse alle acquisizioni dei dati sono a suo carico.
Del pari individuale dev'essere considerato il costo conseguente alla irrogazione di una sanzione pecuniaria per violazione del regolamento condominiale (art. 70 disp. att. c.c.).
In nessun caso, salvo riconoscimento del diretto interessato, l'assemblea puo' addebitare ad un condo'mino costi per ripartizioni, manutenzione conseguenti a danni che gli altri condo'mini ritengano a lui imputabili. L'assemblea, dice la Cassazione, non ha poteri di autodichia (si vedano, ad esempio, Cass. 22 luglio 1999 n. 7890 e Trib. Milano 27 aprile 2016 n. 5195).
Conseguenze per il caso di spese individuali illegittime
Che cosa succede se il condomino si avvede che il rendiconto contiene delle spese individuali che non possono essere considerate tali?
Al riguardo due sono le possibilita' :
a) richiesta prima dell'approvazione del rendiconto;
b) comportamento a seguito di sua approvazione.
Nella prima ipotesi, il condo'mino puo' chiedere all'amministratore ed in assemblea di eliminare quella spesa perchè non considerabile individuale.
Qualora l'assemblea cosa'¬ non operasse e in tutti quei casi in cui l'assemblea non opera in tal modo anche se non v'e' preventiva richiesta dell'interessato, la deliberazione di approvazione e' suscettibile di contestazione giudiziale.
Com'e' noto, ormai da anni, la Cassazione pone una distinzione tra delibere che applicano criteri errati (e come tali debbono essere considerate annullabili) e delibere che modificano i criteri legali e regolamentari eventualmente vigenti (da ritenersi insanabilmente nulle ove non approvate con il consenso di tutti i condo'mini).
E' evidente che la riconducibilita' della categoria spesa individuale nell'ambito dei criteri di riparto piuttosto che nelle modifiche ai criteri legali/convenzionali influisce e non poco sulla tempistica di contestazione della delibera.